Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 9 febbraio 2011 |
Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della deliberazione n. 667/08/CONS. (Deliberazione n. 60/11/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 9 febbraio 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»); Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»); Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008; Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni; Vista la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 - supplemento ordinario n. 35; Vista la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21; Vista la delibera n. 446/08/CONS del 29 luglio 2008 recante «Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2008; Vista la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 - supplemento ordinario n. 5; Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2009, n. 34; Vista la delibera n. 121/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC, ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 maggio 2010, n. 104; Ritenuto, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, della delibera n. 667/08/CONS, di procedere alla definizione del suddetto modello di costo avvalendosi della collaborazione di una societa' di consulenza di comprovata esperienza nel settore; Considerato che, in tal senso, l'Autorita' ha conferito alla societa' European Economics Research Ltd (Europe Economics - EE) l'incarico di consulenza per la definizione del modello; Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009; Vista la delibera n. 66/10/CONS dell'11 marzo 2010 recante «Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 marzo 2010, n. 74; Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorita' relativi al tema in esame; Vista la delibera n. 509/10/CONS del 5 ottobre 2010 recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 ottobre 2010, n. 251; Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa' BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Sentita in data 23 novembre 2010 la societa' H3G S.p.A.; Sentite in data 24 novembre 2010, le societa' Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.; Sentite in data 25 novembre 2010, le societa' Wind Telecomunicazioni S.p.A., BT Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.; Visti i contributi prodotti dalle societa' BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Poste Mobile S.p.A. e dell'Associazione Italiana Internet Providers; Visto il dispositivo di sentenza n. 00244/2010 del 3 dicembre 2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) che respinge il, ricorso proposto dalla Societa' H3g Spa contro l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'annullamento della delibera n. 667/08/CONS; Vista la delibera n. 666/10/CONS del 17 dicembre 2010 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 - supplemento ordinario n. 3; Considerato quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico
Delibera:
Art. 1
1. La metodologia per la determinazione delle tariffe di terminazione mobile da utilizzare nell'ambito dell'analisi del mercato dei servizi di terminazione mobile, terzo ciclo, e' quella definita nel presente provvedimento, sia con riferimento al Modello BU LRIC, comprensivo del calcolo del costo medio ponderato del capitale (Allegato A), sia con riguardo all'attivita' di riconciliazione. |
| Art. 2
1. L'Allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS e' integrato con le disposizioni interpretative riportate al paragrafo 5 del presente provvedimento. 2. La Tabella 2 dell'Allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS e' sostituita dall'Allegato B alla presente delibera. Gli allegati A, B e C (quest'ultimo in formato elettronico) formano parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea. Avverso tale provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La presente delibera e' pubblicata, priva degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 9 febbraio 2011
Il presidente Calabro'
I commissari relatori D'Angelo - Mannoni |
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