Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3923).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010 e n. 3917 del 30 dicembre 2010;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Ravvisata la necessita' di accelerare le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila del 19 ottobre 2010;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 27586/AG del 17 dicembre 2010 e prot. 2592/STM del 30 dicembre 2010;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 586/AG del 12 gennaio 2011 e prot. 654/AG del 13 gennaio 2011;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 27803/AG del 21 dicembre 2010 e prot. 588/AG del 12 gennaio 2011;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 28370/AG del 29 dicembre 2010 e del Ministero della difesa del 26 gennaio 2011;
Considerata la necessita' di svolgere con la massima tempestivita' i lavori di recupero dei complessi sportivi gia' destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinche' sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attivita' sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;
Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 4447 del 23 novembre 2010, n. 4448 del 24 novembre 2010, n. 4502 del 26 novembre 2010, n. 4525 del 29 novembre 2010, n. 4591 del 1° dicembre 2010, n. 4614 del 2 dicembre 2010, n. 4737 del 9 dicembre 2010, n. 4761 del 13 dicembre 2010, n. 4815 del 16 dicembre 2010, con cui, in virtu' di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennita' di occupazione e dei danni subiti, nonche' dei costi necessari per il ripristino delle aree gia' occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonche' le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 644/AG del 13 gennaio 2011, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessita' di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna e prot. 1846/AG dell'1 febbraio 2011;
Visto l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 e la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 294 del 20 gennaio 2011;
Viste le note del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 160 del 25 gennaio 2011 e del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 2121/AG del 4 febbraio 2011;
Viste la nota del Ministero dell'interno del 2 febbraio 2011 e la nota della Struttura Tecnica di Missione del Commissario delegato per la ricostruzione del 7 febbraio 2011;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche dell'8 febbraio 2011;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 27 gennaio 2011;
Viste la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 2998/AG del 15 febbraio 2011 e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 2409/VARIE/2152 del 16 febbraio 2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
D'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte con ordinanze della pubblica amministrazione o comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso i centri di raccolta comunali, i siti di deposito temporaneo e di stoccaggio provvisorio.
2. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per le attivita' di ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di piu' cantieri.
3. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di demolizione selettiva di cui al comma 2 sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*, il codice CER 17.09.04 rifiuti misti della attivita' di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01. 34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1, nonche' dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dal conferimento differenziato, da avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate. Per il trasporto delle frazioni di cui al comma 3 e' autorizzata anche l'A.S.M. S.p.A. Societa' Aquilana Multiservizi. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione all'albo nazionale), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee di cui al comma 3 nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
5. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.
6. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera b) del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.
 
Art. 2

1. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, opera in via sostitutiva in materia di organizzazione delle attivita' di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. A tal fine il Commissario delegato, per il tramite del soggetto attuatore e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'articolo 1, individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione dei rifiuti.
2. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato di indirizzo, coordinamento e verifica per la pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 1, costituito con decreto dello stesso Commissario delegato, presieduto dal Sindaco del comune dell'Aquila e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle province dei comuni individuati con i predetti decreti di cui al comma 1, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, del GICER, del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente - NOE di Pescara, del Corpo Forestale dello Stato, di ISPRA e di ISS. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese. Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' operative definite all'articolo 1, si avvale di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unita' di personale, provenienti da pubbliche amministrazioni e posti in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di euro 300.000,00 annui. Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:
a. di A.S.M. Spa, che puo' effettuare anche nel territorio degli altri comuni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 23-bis, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, la gestione dei siti di raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'articolo 1 ed il loro smaltimento e avvio a recupero e/o riutilizzo, nonche' l'attivita' di vigilanza sull'attivita' di conferimento differenziato presso i cantieri. I termini fissati per le gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera a) ed e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, sono prorogati per la durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto disposto dallo stesso articolo 23-bis per i territori dei comuni di cui al comma 1;
b. di ARTA, ASL e per le competenze di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attivita' di vigilanza e la corretta gestione di cui alla lettera b;
c. di SOGESID Spa, per le attivita' di valutazione, studio e progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente, ai sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;
d. della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al generale perseguimento delle finalita' dell'articolo 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
e. dell'Universita' degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 1;
f. degli Uffici regionali e provinciali per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in localita' Pontignone - Paganica comune dell'Aquila.
4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:
a. acquisisce in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mezzi idonei alle attivita' di carico, scarico e trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate;
b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera a, del presente articolo, gia' utilizzate dai comuni per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'articolo 1 nonche', se ritenuto necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti per territorio;
c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n.152/2006 e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche di cui all'articolo 1, impianti di trattamento degli stessi nonche' opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente articolo 1, comma 5, o materiali non aventi proprieta' diverse ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
d. predispone bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero ambientale;
e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e universita', organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro.
5. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva processi di consultazione in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 1 e in materia di individuazione e attuazione degli interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda 21 locale.
6. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione multimediale.
 
Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di cui euro 72.000,00 per compenso annuo per il Soggetto attuatore, euro 300.000,00 per il trattamento economico delle 5 unita' di cui all'articolo 2, comma 2 ed euro 6.766.680,00 destinati all'impiego annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del Dipartimento dei Vigili del fuoco nonche' per l'acquisto dei previsti automezzi, si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009 ed il Commissario delegato per la ricostruzione provvede affinche' le spese relative allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 siano escluse dalle voci dei capitolati progettuali delle ristrutturazioni immobiliari ammissibili a finanziamento pubblico.
 
Art. 4

1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, accertata la compatibilita' tecnica dei materiali, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c. della presente ordinanza, nonche' le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP.
2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate a richiedere al Provveditore di cui al comma 1 il quantitativo occorrente di tali materiali.
 
Art. 5

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' la gestione delle emergenze in atto sul territorio, di competenza della Prefettura dell'Aquila, il termine previsto all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 e' prorogato al 31 dicembre 2011, per tre unita' di personale e con oneri a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6

1. Al fine di attuare in regime di somma urgenza gli interventi di edilizia scolastica finalizzati alla ricostruzione e funzionalita' degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di competenza della provincia dell'Aquila e dei comuni di Avezzano, Vittorito e Raiano, il Commissario delegato per la ricostruzione, in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 39/2009, puo' avvalersi dei predetti Enti territoriali, quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente, che possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 30.990.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009, gia' nella disponibilita' del Commissario delegato.
 
Art. 7

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del Territorio, anche al fine di favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di € 64.286,88, al comune di Barisciano la somma complessiva di € 31.200,37, al comune di Bugnara la somma complessiva di € 4.745,02, al comune di Calascio la somma complessiva di € 7.582,25 al comune di Castel del Monte la somma complessiva di € 88.791,46, al comune di Gagliano Aterno la somma complessiva di € 58.299,00, al comune di Goriano Sicoli la somma complessiva di € 101.206,00, al comune di Lucoli la somma complessiva di € 117.972,36, al comune di Montereale la somma complessiva di € 201.809,80, al comune di Molina Aterno la somma complessiva di € 135.095,00, al comune di Navelli la somma complessiva di € 109.460,00, al comune di San Pio delle Camere la somma complessiva di € 99.570.02, al comune di Villa Santa Lucia la somma complessiva di € 2.653,00, al comune di Villa Sant'Angelo la somma complessiva di € 109.547,64 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a € 1.132.228,80, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.
3. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 ed all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1".
 
Art. 8

1. Per assicurare, senza soluzione di continuita', il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e piu' in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 275 unita'.
2. Il Ministero della difesa e' autorizzato altresi' a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unita'.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.
 
Art. 9

1. All'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, dopo le parole: "popolazione colpita dal sisma," sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero da acquisire, ".
 
Art. 10

1. All'articolo 15, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, il primo periodo e' soppresso.
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e' prorogato fino al 31 dicembre 2011, con oneri, quantificati in euro 80.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 11

1. Al fine di assicurare un'alta consulenza e il necessario supporto scientifico, tecnico e organizzativo, nonche' l'efficace coordinamento delle iniziative per la ricostruzione e riqualificazione del centro storico dell'Aquila e delle frazioni e per la individuazione delle linee di indirizzo e delle priorita' per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione e l'armonico sviluppo del tessuto urbano e produttivo, il Sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a costituire con proprio provvedimento una speciale struttura.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da quattro esperti di chiara fama in discipline urbanistiche, tecniche, economiche e sociali e con qualificata esperienza maturata nelle predette discipline, di cui almeno due in situazioni post emergenziali e di cui uno con funzioni di coordinatore della struttura. II Sindaco provvede ad affidare gli incarichi mediante contratto di consulenza in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso degli esperti, nel limite complessivo di euro 400.000,00, e' determinato dal Sindaco dell'Aquila, secondo criteri preventivamente definiti. Agli esperti, ove non residenti nel Comune dell'Aquila, e' corrisposto il trattamento di trasferta dal luogo di residenza.
3. Alla struttura di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di personale non superiore a 5 unita' con contratto a tempo determinato, di cui almeno tre laureati, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, previo avviso pubblico di selezione per titoli. Al predetto personale puo' essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00 inerenti al comma 2 ed euro 220.000,00 relativamente al comma 3, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009.
 
Art. 12

1. Per assicurare il supporto al coordinamento dei tavoli istituzionali presieduti dal Commissario delegato per la ricostruzione o dal Commissario vicario ed al fine di coordinare e controllare i processi e le attivita' poste in essere da tutti i soggetti coinvolti nell'opera di ricostruzione e di assistenza alla popolazione, il Commissario e' autorizzato ad avvalersi di 6 unita' di personale, di cui uno ad alta qualificazione in campo giuridico, individuato tra magistrati ordinari o amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato, anche in quiescenza ed uno ad alta qualificazione in campo informatico, da assumere con contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle unita' e con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni e 4 laureati da individuarsi tra il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa attualmente impiegato per le attivita' di assistenza alloggiativa alla popolazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata ordinanza n. 3833 del 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 120.000,00 annui, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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