Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'Imperiese» ed approvazione del disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Imperia, Confagricoltura della provincia di Imperia e Coldiretti della provincia di Imperia, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» ed approvazione del disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Liguria sull'istanza di cui sopra;
Visto l'incontro di filiera svolto a Genova, presso la sede della regione Liguria - Assessorato agricoltura, il 13 dicembre 2010;
Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2010, presente il rappresentante della regione Liguria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

Annesso PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA «TERRAZZE DELL'IMPERIESE».

Art. 1.
Denominazione dei vini

L'indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Terrazze dell'imperiese» bianco; «Terrazze dell'imperiese» bianco frizzante; «Terrazze dell'imperiese» bianco passito; «Terrazze dell'imperiese» rosso; «Terrazze dell'imperiese» rosso frizzante; «Terrazze dell'imperiese» rosso novello; «Terrazze dell'imperiese» rosso passito; «Terrazze dell'imperiese» rosato.
Art. 2.
Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» bianco; «Terrazze dell'imperiese» bianco frizzante; «Terrazze dell'imperiese» bianco passito devono essere ottenuti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
pigato b. e/o vermentino b.: da soli o congiuntamente minimo 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Liguria fino ad un massimo del 60% iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» rosso; «Terrazze dell'imperiese» rosso frizzante; «Terrazze dell'imperiese» rosso novello; «Terrazze dell'imperiese» rosso passito; «Terrazze dell'imperiese» rosato devono essere ottenuti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
rossese e/o ormeasco: da soli o congiuntamente minimo 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Liguria fino ad un massimo del 60%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» e' l'intero territorio amministrativo della provincia di Imperia.
Art. 4.
Norme per la coltivazione

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente: le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
4.2. Forme di allevamento e sesti d'impianto: i sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona: spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato, alberello, guyot semplice o doppio.
I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
4.3. Sistemi di potatura: la potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite deve essere quella tradizionalmente usata nella zona.
4.4. Irrigazione, forzatura: e' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale: la produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» non deve essere superiore a:
9 t/ha per il rosso;
11 t/ha per il bianco;
11 t/ha per il rosato.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
«Terrazze dell'imperiese» bianco: 10% vol.;
«Terrazze dell'imperiese» bianco passito: 11% vol.;
«Terrazze dell'imperiese» rosso: 10% vol.;
«Terrazze dell'imperiese» rosso passito: 11% vol.;
«Terrazze dell'imperiese» rosato: 10% vol.
4.6. Nuovi impianti: i primi due anni non e' consentita produzione, al terzo anno 50%, al quarto anno 90%, dal quinto anno 100%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento: le operazioni di vinificazione, ivi compresi la frizzantatura e/o presa di spuma, nonche' l'imbottigliamento e l'invecchiamento devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni della provincia di Imperia.
In deroga a quanto sopra disposto e' consentito che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in centri di trasformazione autorizzati nel territorio della provincia di Savona limitatamente alle produzioni viticole conferite da operatori che dimostrino di avvalersi di detti centri nelle ultime due campagna antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.
5.2. Elaborazione: le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve sulla pianta o, dopo la raccolta, su graticci, in locali idonei anche termo-igrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 250 g/l.
5.3. Resa uva/vino e vino/ettaro: la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, e' la seguente:
Tipologia Resa uva/vino (%) Prod. max. vino/ha (h.li)
-- -- --
Bianco 75% 82,5
Rosso 75% 67,5
Rosato 75% 82,5
Passito 50% 55,0


Per la tipologia passito l'immissione al consumo non e' consentita prima del primo dicembre dell'anno successivo alla raccolta.
Art. 6.
Immissione al consumo

6.1. I vini a indicazione geografica tipica «Terrazze dell'imperiese» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Terrazze dell'imperiese»bianco: 10,5%;
«Terrazze dell'imperiese» bianco frizzante: 10,50% vol.;
«Terrazze dell'imperiese» bianco passito: 13% di cui almeno 11,5 svolti;
«Terrazze dell'imperiese» rosso: 10,5%;
«Terrazze dell'imperiese» rosso frizzante: 10,50% vol.;
«Terrazze dell'imperiese» rosato: 10,5%;
«Terrazze dell'imperiese» rosso novello: 11,00% vol.;
«Terrazze dell'imperiese» rosso passito: 13% di cui almeno 11,5 svolti.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore extra» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2. Annata: nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per qualsiasi tipo di recipiente.
Art. 8.
Confezionamento

8.1. Volumi nominali: i vini di cui all'art. 1 devono essere immessi per la vendita al dettaglio soltanto in recipienti di volume consentiti dall'attuale normativa.
E' consentita la vendita diretta in azienda al consumatore finale in damigiane non superiori a 54 litri.
8.2. Recipienti e tappatura: i vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro.
Per la tappatura dei recipienti e' possibile utilizzare qualsiasi tipo di tappo previsto dalla normativa vigente.
 
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