Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 dicembre 2010
Divieto di fabbricazione e commercializzazione del prodotto «Jungle Mistic Incense».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con cui e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, ha segnalato con note prot. n. EWS 133/10 del 1° dicembre 2010 e prot. n. 4547 del 13 dicembre 2010, diversi casi di intossicazione acuta, documentati dal Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati dall'inalazione del cannabinoide sintetico JWH-122, contenuto in una miscela aromatica presente in un prodotto commerciale denominato «Jungle Mistic Incense», e rilevato in piu' Paesi europei nei prodotti spice-simile, acquistabili su Internet e nei cosiddetti smart shop, venduti come profumatori d'ambiente;
Considerato che esiste un grave rischio per la salute pubblica, connesso all'uso improprio dei prodotti;
Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di adottare misure cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell'incolumita' pubblica, data la gravita' degli effetti provocati dal consumo dei citati prodotti e la facilita' con cui questi possono essere acquistati via Internet o negli smart shop;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV del 2 dicembre 2010, prot. n. 49390-P, inviata al comando Carabinieri tutela per la salute, con la quale si dispone il divieto di vendita con relativo sequestro del prodotto denominato «Jungle Mistic Incense» ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005;
Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanita' che con foglio prot. n. 52986 del 14 dicembre 2010 ha, fra l'altro, rappresentato che: «Il JWH-122 [1-3(4-metil-1-naftoil)indolo] e' un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei naftoilindoli. Della stessa famiglia fanno parte il JWH-073 ed anche il JWH-018 del quale il JWH-122 e' un analogo metilato differendo per la sola presenza di un sostituente metile in posizione 4 sull'anello naftilico».
«Il JWH-122 e' infatti un agonista dei recettori per i cannabinoidi, in particolare del recettore CB1 principalmente situato nel SNC al quale si lega circa quindici volte piu' saldamente del THC».
«Il JWH-122 risulta dunque un agonista del CB1 piu' potente del THC stesso».
«L'affinita' del JWH-122 per il CB1 risulta inoltre piu' elevata di quella riportata in letteratura per il JWH-073 (Ki=8.9±1.8 nM) ed il JWH-018 (Ki=9±5 nM) gia' sotto controllo per legge».
«In Italia, nell'ambito del N.E.W.S. tra ottobre e novembre dell'anno in corso il JWH-122 e' stato rilevato quale componente non dichiarato di miscele di erbe denominate "Forest Green" e "Jungle Mistic Incense", liberamente vendute in smart shop e Internet, e quale causa tossicologicamente accertata di cinque casi di intossicazione acuta registrati nell'arco di pochi giorni».
«Per le ragioni suddette, il JWH-122 e' nei fatti assimilabile a sostanze psicoattive pericolose per la salute e gia' tabellate. Si ritiene pertanto opportuno considerare l'eventualita' di inserire il JWH-122 in tabella I, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche e integrazioni ...».
«Si fa presente che il JWH-122 [1-pentil-3(4-metil-1naftoil)indolo] (CAS N. 619294-47-2) e' attualmente sotto controllo in Irlanda, Svezia, Regno Unito e Lussemburgo»;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini sopra indicati;

Ordina:

Art. 1

1. Sulla base degli elementi tecnici specificati in premessa, relativi alla pericolosita' per la salute pubblica della sostanza JWH-122, ed in attesa della definizione della procedura prevista per l'inserimento nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, sono vietati la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio anche attraverso la vendita via Internet, e l'uso del prodotto denominato «Jungle Mistic Incense» nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza predetta.
 
Art. 2

1. Sono altresi' vietati la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita via Internet, e l'uso di tutti i prodotti, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza JWH-122.
 
Art. 3

1. I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, gia' immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. I soggetti in possesso di tali prodotti per la vendita, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle Forze dell'ordine al fine della constatazione delle giacenze e del sequestro cautelativo.
 
Art. 4

1. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di Polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento.
 
Art. 5

1. La presente ordinanza ha validita' fino all'inserimento della sostanza JWH-122 nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e, comunque, fino al 30 giugno 2011.
 
Art. 6

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270.
 
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