Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Elontril»


Estratto determinazione V & A.PC/II/47 del 24 gennaio 2011

Specialita' medicinale: ELONTRIL.
Confezioni:
A.I.C. n. 037697012/M - «150 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in flacone HDPE;
A.I.C. n. 037697024/M - «150 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE;
A.I.C. n. 037697036/M - «150 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE;
A.I.C. n. 037697048/M - «300 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in flacone HDPE;
A.I.C. n. 037697051/M - «300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE;
A.I.C. n. 037697063/M - «300 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE.
Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.P.A.
Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0786/001-002/II/013.
Tipo di Modifica: Modifica Stampati.
Modifica Apportata: E' autorizzata la modifica degli stampati alla sezione: 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
I lotti gia' prodotti, non possono piu' essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno piu' essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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