Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Villamagna» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n° 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Villamagna";
Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 20 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
ANNESSO PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA "VILLAMAGNA"

Art. 1.
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" e' riservata al vino rosso, anche nella tipologia "riserva", che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere ottenute unicamente ed esclusivamente da vigneti situati sui terreni vocati alla qualita'. Si escludono, pertanto, i terreni totalmente esposti a nord nonche' quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d'acqua Foro e Serepenne inferiore a 30 metri dal punto piu' basso dell'appezzamento di riferimento.
La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri.
I territori interessati dei comuni di Bucchianico e Vacri sono individuabili nelle zone circostanti la collina denominata "la torretta" (sita nel comune di Bucchianico). Sono inclusi tutti i terreni alla sinistra del seguente percorso: partenza dal territorio di Villamagna sulla strada comunale San Giovanni Ilario si entra nel comune di Bucchianico, nella contrada Tiboni (coordinate X 2454836 Y 4686321), si percorre detta strada comunale sino alla confluenza con la strada comunale S. Maria Casoria, denominata anche strada comunale Paduli e, proseguendo in direzione Bucchianico a sinistra, sino all'incrocio con la SP 10 Cunicella (X 2453336 Y 4684924), proseguendo ancora in direzione Bucchianico lungo la SP 10 sino all'incrocio con le strade comunali Santa Chiara e Piane (coordinate X 2453100 Y 4684034). Si gira a sinistra sulla strada comunale "Via Piane" e, superato il Palazzetto dello Sport, si prosegue lungo la strada comunale Vacrarolo (con percorso pedonale) si scende al torrente Serepenne e, oltrepassandolo, si risale sino all'incrocio con la strada comunale "Tella" ("Capocroce" coordinate X 2453857 Y 4682952); si attraversa detta strada e si percorre in discesa la strada comunale Caposcerto sino alla strada di Bonifica Val di Foro (coordinate X 2454707 e Y 4682203). Si prosegue a sinistra sulla strada di Bonifica Val di Foro in direzione San Vincenzo di Vacri; lungo la stessa via, al punto (coordinate X 2455752 e Y 4683976) d'incontro del confine comunale Bucchianico-Vacri, si continua sulla strada della bonifica nel territorio di Vacri in direzione della Chiesa San Vincenzo. Oltrepassata la Chiesa si procede sulla strada comunale in direzione della SS 263, sino ad intersecare il confine con il territorio di Villamagna (coordinate X 2456784 Y 4684689) al quale tutto il territorio delimitato si ricongiunge.

Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere quelle normali della zona atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono da considerare idonei solo i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 1.600.
I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti devono essere quelli generalmente usati nella zona.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:
Produzione massima Titolo alcolom. voluminico
(t/ha) naturale minimo (%vol) "Villamagna" 12 13,00 "Villamagna" riserva 12 13,50


Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutta la produzione.
La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" potra' essere rivendicata dal quarto anno dall'impianto del vigneto.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo.
L'elaborazione e' consentita in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Non e' ammessa la pratica dell'arricchimento.
La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:
Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino: 84 hl/ha
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Invecchiamento e affinamento:
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell'anno successivo a quello di vendemmia.
Per la tipologia "riserva" il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso e caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco non riduttore: 30 g/l.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso, talvolta etereo e speziato;
sapore: pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco non riduttore: 32 g/l;
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale, dell'estratto secco e della gradazione alcolometrica con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacita' di 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l. E' consentito l'uso di recipienti in vetro, a forma di bottiglia, con chiusura raso bocca, della capacita' compresa tra 6 e 27 l.
Per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" e' consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla norma vigente. Per la tipologia "riserva" e' ammesso solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone