Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 luglio 2010
Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici - anno scolastico 2010/2011.(Decreto n.61).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8 comma 4 lettera a);
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera a);
Considerato che ai sensi del citato comma 2, lettera a) la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 4, e' effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lettera a) alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C da assoggettare a riduzione e delle relative quantita' orarie da ridurre;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, nell' allegata tabella «A», che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano per ogni indirizzo di ordinamento e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde, terze e quarte. A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantita' orarie ridotte.
 
Art. 2

L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi puo' trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilita' e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o della disponibilita' di eventuali risorse aggiuntive.
 
Art. 3

La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorche' soggette alle riduzioni.
 
Art. 4

Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 per l'anno scolastico 2010/2011, il competente direttore regionale provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche interessate.
 
Art. 5

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore potra' essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.
 
Art. 6

Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste al sistema informativo un piano orario predefinito, nella costituzione delle cattedre il direttore regionale dovra' fare riferimento alle riduzioni di orario delle classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte previste per i corrispondenti indirizzi di ordinamento, riportando i piani orari delle citate classi seconde, terze e quarte a 32 ore settimanali.
Roma, 26 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Gelmini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 252
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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