Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 novembre 2010
Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici - anno scolastico 2010/2011. (Decreto n. 95).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8, comma 4, lettera a);
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera a);
Considerato che ai sensi del citato comma 2, lettera a) la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 4, e' effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;
Vista l'ordinanza n. 3368/2010 con la quale il TAR del Lazio - sezione terza-bis, accoglie la domanda cautelare sospendendo il decreto interministeriale n. 61/2010 relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'A.S. 2010/2011 «fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione»;
Visto il ricorso prodotto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la riforma della citata ordinanza sospensiva n. 3368/2010 del TAR Lazio - sezione terza-bis;
Vista l'ordinanza n. 4200/2010 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta, accoglie l'istanza cautelare (ricorso n. 7723/2010) fissando, per la discussione, la camera di consiglio del 28 settembre 2010;
Vista l'ordinanza n. 4413/2010 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta, respinge l'appello (ricorso numero 7723/2010) proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ritenendo che l'amministrazione non puo' esimersi dal rideterminarsi sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'A.S. 2010/2011, alla luce del sopravvenuto parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 26 agosto 2010, con il quale il citato consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si riassumono: - insufficiente documentazione prodotta dall'amministrazione a corredo del decreto; il decreto stesso ha una propria autonomia e pertanto non puo' recare misure meramente applicative dei disposti regolamentari; il ripetuto decreto e' illegittimo in quanto le riduzioni orarie delle classi seconde, terze e quarte non sono conciliabili con il patto formativo stipulato dagli studenti e dalle famiglie all'atto dell'iscrizione ai diversi corsi di studio; non risultano esplicitati i criteri ai quali l'amministrazione si e' attenuta nel declinare le riduzioni orarie delle classi di concorso;
Considerato di non poter condividere le osservazioni dal predetto Consiglio, per le ragioni di seguito esplicitate:
insufficiente documentazione: a corredo del decreto e' stata trasmessa al CNPI tutta la documentazione sull'argomento di cui il Ministero disponeva. Inoltre con nota n. 2379 del 4 agosto 2010 sono stati forniti al citato Consiglio tutti i chiarimenti dallo stesso richiesti, precisandosi che non e' stata mai sollecitata a questo ufficio ulteriore documentazione occorrente per l'emissione del richiesto parere. In ogni caso eventuali chiarimenti, se ritenuti necessari, potevano essere forniti, come di prassi, nel corso di apposita audizione indetta dal Consiglio stesso;
autonomia del decreto: in difformita' di quanto affermato dal CNPI, il decreto in questione non ha ne' potrebbe avere una propria autonomia rispetto ai disposti regolamentari, atteso che lo stesso non deve comportare modifiche ordinamentali, ma soltanto una modesta e non influente la riduzione delle consistenze di organico (art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010), sulla base di criteri rigorosamente previsti dal regolamento stesso; e cio' «salva restando la prosecuzione delle attivita' didattiche secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio». Non si e' ritenuto necessario, a suo tempo, acquisire, in ordine al decreto, il parere del Consiglio nazionale, in quanto lo stesso si era gia' espresso al riguardo nella fase di elaborazione del suddetto regolamento;
presunta illegittimita' del decreto: non rientra nelle competenze del CNPI esprimere valutazioni sulla legittimita' del decreto in esame, essendo tale giudizio rimesso, dal vigente ordinamento, agli organi a tanto deputati;
mancata esplicitazione dei criteri: i criteri cui l'amministrazione si doveva attenere nel declinare le riduzioni orarie delle classi di concorso, erano quelli puntualmente fissati dall'art. 8, comma 2, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 nello schema di decreto interministeriale non vi era alcuna necessita' di esplicitare le modalita' attraverso le quali si era ritenuto di dare attuazione alla norma regolamentare trattandosi di atto generale per il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non e' richiesta motivazione. Peraltro, nella citata risposta del 4 agosto u.s., resa con nota n. 2379, erano stati forniti ulteriori elementi a chiarimento dei criteri adottati, elementi cosi' sintetizzabili: a) individuazione delle classi di concorso con il maggior numero di ore di lezioni settimanali, evitando in tal modo di apportare riduzioni alle classi di concorso con carico settimanale di sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie professionalizzanti, recanti il maggiore carico orario (soprattutto nei trienni) hanno subito riduzioni orarie piu' consistenti; b) limitatamente alla classe di concorso A050 la riduzione oraria ha riguardato solo le classi seconde, evitandosi di effettuare tale intervento riduttivo nelle classi terze e quarte, cio' in quanto la riforma ha confermato in tali classi il carico orario previgente; c) la riduzione delle classi di concorso della tabella «C» e' stata effettuata riducendo l'orario settimanale della compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era infatti possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione delle classi di concorso della tabella «A»; d) l'ammontare delle riduzioni riferite alle maxisperimentazioni e' stata affidata alla competenza delle istituzioni scolastiche interessate, essendo le stesse le sole in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere. Giova chiarire che gli organici degli istituti maxisperimentali sono sempre stati determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si e' ritenuto di lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni ritenute piu' idonee, e piu' coerenti con il POF approvato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto;
Ritenuto, pertanto, in virtu' di quanto precisato e per i motivi prima esplicitati di dover integralmente confermare il decreto interministeriale relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici dell'A.S. 2010/2011e dei relativi allegati;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, si confermano le disposizioni e le tabelle allegate di cui al decreto interministeriale n. 61 del 26 luglio 2010 decorrenti dal 1° settembre 2010, relativo alle classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde, terze e quarte di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Gelmini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 253
 
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