Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ IX

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto Ministero risorse agricole del 10 settembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 25 agosto 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», approvato con decreto Ministero Risorse agricole del 10 settembre 1996, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2011

Il direttore generale, ad interim: Vaccari
 
ANNESSO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
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