Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 gennaio 2011
Condizioni di reciprocita' e idoneita' previste per la partecipazione dei clienti finali di Paesi terzi, agli investimenti in materia di stoccaggio di gas naturale in Italia.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante «Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99» nel seguito «Decreto legislativo»;
Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b) del sopra citato decreto legislativo che prevede che «Ai fini della realizzazione dei progetti di sviluppo di capacita' di stoccaggio come individuati dal piano accettato di cui all'art. 5, comma 4, sono ammessi a partecipare, in qualita' di soggetti investitori, i clienti finali industriali che non hanno diritto ai regimi di tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125 e:
a) caratterizzati da un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 20 milioni di metri cubi per cliente finale con caratteristica di continuita', entro una banda di variazione del 10% per almeno 200 giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi 3 anni termici conclusi, e attestato dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;
b) aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri che, in condizioni di reciprocita', ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle capacita' di stoccaggio realizzate negli stessi Stati;
c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure.»;
Visto, altresi', l'art. 6, comma 5, del sopra citato decreto legislativo che prevede che ai progetti di sviluppo di capacita' di stoccaggio di cui al punto precedente sono ammessi a partecipare, tramite apposita procedura di asta competitiva, anche i soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni di reciprocita' previste per la partecipazione di clienti finali che consumano gas naturale appartenenti ad uno Stato Membro dell'Unione europea, nel seguito «Stato Membro», alle procedure concorsuali e non discriminatorie di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo volte alla selezione dei soggetti investitori che intendono aderire a programmi di investimento per la realizzazione di progetti di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale, come individuati dal piano di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo.
 
Art. 2
Reciprocita' e idoneita' per la partecipazione
dei clienti finali agli investimenti

1. In applicazione del criterio di reciprocita' stabilito all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 i clienti finali di uno Stato Membro:
a) la cui legislazione consenta, a clienti finali industriali nonche' a piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, e a soggetti produttori di energia elettrica che utilizzano unicamente gas naturale e che hanno centri di consumo in Italia, di avere accesso diretto alle capacita' di stoccaggio situate nel territorio dello stesso Stato membro, stipulando mediante procedure concorsuali, trasparenti e non discriminatorie, contratti pluriennali, di durata non inferiore a 5 anni rinnovabili, per la fornitura di servizi di stoccaggio con le imprese di stoccaggio operanti negli stessi Stati Membri al fine di ottenere benefici analoghi a quelli stabiliti dal decreto legislativo tra cui, almeno, la possibilita' di consegnare gas naturale nel periodo estivo per averlo riconsegnato nel periodo invernale;
b) che, applica le disposizioni di cui all'art. 19, del Regolamento CE n. 715 del 2009, recante «Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL» pubblicando, in particolare, informazioni dettagliate riguardanti i servizi offerti e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie, affinche' gli utenti ottengano un effettivo accesso agli impianti di stoccaggio.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 i clienti finali industriali e le piccole e medie imprese in forma aggregata di uno Stato Membro che possiedono le caratteristiche e secondo le modalita' di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo, nonche' i soggetti produttori di energia elettrica, limitatamente agli impianti di generazione che utilizzano unicamente gas naturale, secondo quanto disciplinato dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo, nonche' dai decreti e indirizzi ministeriali emanati in attuazione del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 3
Documentazione per l'ammissione
alle procedure concorsuali e comunicazioni

1. I clienti finali industriali e le piccole e medie imprese, o loro aggregazioni, che hanno centri di consumo in uno Stato Membro, ove intendano partecipare alle procedure concorsuali di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo, sono tenuti a presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla data di indizione delle procedure concorsuali medesime, apposita documentazione in lingua italiana o inglese, attestante la sussistenza della reciprocita' di cui all'art. 2, comma 1, corredata della traduzione in lingua italiana o inglese della normativa di riferimento dello Stato Membro interessato, la cui vigenza deve essere comprovata dal competente Ministero dello Stato Membro interessato, o dalla rappresentanza diplomatica in Italia dello stesso Stato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di esame della documentazione di cui al comma 1, comunica l'idoneita' o meno a concorrere alle procedure di cui all'art. 1.
 
Art. 4
Controversie sull'accesso al sistema di stoccaggio

1. In caso di controversie in merito al riconoscimento della reciprocita' di cui all'art. 2, da parte italiana o di uno Stato Membro, si applicano le disposizioni dell'art. 8 del Regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2011

Il Ministro: Romani
 
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