Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2010
Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio dell'autorizzazione agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001;
Considerata la preminente necessita' di garantire la trasparenza degli effettivi partecipanti a gare pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il presente decreto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione rilasciata a norma dal presente decreto costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti.
3. Il concorrente puo' presentare la propria offerta, producendo copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, gia' inviata.
 
Art. 2
Soggetti obbligati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosi' detti «black list» di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
 
Art. 3
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'indicazione dei seguenti dati:
a) atto costitutivo e eventuali provvedimenti di autorizzazione, ove richiesti dalle leggi nazionali;
b) generalita' dell'imprenditore individuale;
c) ragione sociale;
d) sede sociale ed eventuali sedi secondarie;
e) sede amministrativa;
f) generalita' del soggetto tenutario delle scritture contabili;
g) oggetto sociale;
h) capitale sociale sottoscritto e versato;
i) generalita' del legale rappresentante ovvero dei rappresentanti delegati della societa';
j) generalita' dei titolari delle quote di partecipazione sociale, anche per il tramite di societa' controllanti, controllate e fiduciarie;
k) sistema di amministrazione;
l) generalita' degli amministratori e possesso dei requisiti di eleggibilita', conformemente alla normativa italiana;
m) generalita' dei sindaci e dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile, eventualmente nominati;
n) data di approvazione del bilancio.
2. L'operatore indica altresi' le vicende modificative verificatesi negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del presente decreto, concernenti la denominazione, l'oggetto sociale, le quote di partecipazione e gli organi di amministrazione della societa'.
3. A tal fine, l'operatore documenta i dati di cui al comma 1 e le vicende modificative di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
 
Art. 4
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministero», Dipartimento del Tesoro, Direzione V, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma.
2. All'istanza sono allegati i documenti concernenti i dati elencati al precedente articolo 3.
3. Il procedimento si conclude nel termine prescritto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il Ministero, verificata la completezza della documentazione prodotta, rilascia l'autorizzazione.
5. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
 
Art. 5
Validita' dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validita' di un anno decorrente dalla data di rilascio.
 
Art. 6
Controlli

1. Il Ministero puo' effettuare controlli a campione ed esercita la vigilanza in ordine alla permanenza delle condizioni prescritte dal presente decreto.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 114
 
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