Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 272
Regolamento recante individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le societa' fiduciarie e di revisione;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 luglio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi

1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 4, dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del presidente del consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
ministri competenti e di concerto con i ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal governo. Essi debbono essere comunicati al presidente
del consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
(Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, s.o.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio
2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2008, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, s.o.
- Il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, con il
quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativamente alla determinazione dei termini entro i quali
debbono essere adottati i provvedimenti di competenza
dell'amministrazione dell' industria, del commercio e
dell'artigianato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
agosto 1993, n. 202, s.o.
- Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con
il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativamente alla individuazione dei procedimenti di
competenza del ministero del commercio con l'estero,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 1994, n. 168.
- Il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9,
recante regolamento di individuazione dei termini entro i
quali il ministero del commercio con l'estero deve compiere
le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali
altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto
finale, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2001, n. 37.
Note all'art. 1:
- Per il comma 4 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
a) decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329;
b) decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;
c) decreto ministeriale 28 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n. 4;
d) decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente
Berlusconi
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 111



Note all'art. 2:
- Il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, s.o.
- Per i riferimento del decreto ministeriale 11 aprile
1994, n. 454 e 10 gennaio 2001, n. 9, si veda nelle note
alle premesse.



 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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