Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 273
Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell' industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le societa' fiduciarie e di revisione;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 luglio 2010;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi

1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni,



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premessse
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del presidente del consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
ministri competenti e di concerto con i ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del
procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
A) all'art. 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono
inserite le seguenti: «, di imparzialita'»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono
inserite le seguenti: «dei criteri e»;
B) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del presidente del consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
ministri competenti e di concerto con i ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto
anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale»;
C) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;
D) il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento .
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di
avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono termini non
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato
articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo
scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali
si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato
art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i
termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono
termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente
sostituito e introdotto dal presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal governo. Essi debbono essere comunicati al presidente
del consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, s.o.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244), convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14
luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2008, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, (Regolamento di riorganizzazione del
ministero dello sviluppo economico), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, s.o.
- Il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329,
(Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, relativamente alla determinazione
dei termini entro i quali debbono essere adottati i
provvedimenti di competenza dell'Amministrazione della
industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici
responsabili della relativa istruttoria ed emanazione),
abrogato dal presente regolamento,e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, s.o.
- Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con
il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativamente alla individuazione dei procedimenti di
competenza del ministero del commercio con l'estero,
abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1994, n. 168.
- Il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, (Modifica
dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti
amministrativi concernenti le societa' fiduciarie e di
revisione), abrogato dal presente regolamento, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n. 4.
- Il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9,
(Regolamento di individuazione dei termini entro i quali il
ministero del commercio con l'estero deve compiere le
attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali
altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto
finale), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2001, n. 37.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
a) decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329;
b) decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;
c) decreto ministeriale 28 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n.4;
d) decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente
Berlusconi
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 107



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 26 marzo
1993, n. 329, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 11 aprile
1994, n. 454, del decreto ministeriale 28 dicembre 1994, e
del decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, si veda
nelle note alle premesse.



 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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