Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 febbraio 2011
Revoca del decreto 24 luglio 2008, concernente «Revoca dell'autorizzazione per alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva folpet di fonte diversa da quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 con decreto del Ministero della salute 26 aprile 2007.».


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista a legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stati»;
Visto il Regolamento (CE) no 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007, di attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/5/CE del 7 febbraio 2007, relativo all'inclusione di alcune sostanze attive -tra le quali il folpet- nell'allegato I al citato decreto legislativo n. 194 del 1995 con la definizione chimica e alle condizioni riportate in allegato al decreto stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana serie generale n. 204 del 3 settembre 2007;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2008, di revoca dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva folpet di fonte Sapec Agro SA / Belchim Crop Protection NV/SA, diversa da quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 con decreto del Ministero della salute 26 aprile 2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 240 del 3 settembre 2007;
Vista la richiesta di riesame del succitato provvedimento di revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva folpet di fonte Sapec Agro SA / Belchim Crop Protection NV/SA, in merito all'equivalenza della stessa alla luce dei chiarimenti forniti dalle imprese interessate;
Visto il documento di revisione del precedente rapporto tecnico di valutazione del 31 marzo 2008, redatto dall'Universita' degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Farmacologiche sulla base delle suddette informazioni;
Viste in particolare le conclusioni ivi riportate, che accertano l'equivalenza dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico della sostanza attiva di fonte Sapec/Belchim rispetto alla sostanza attiva di riferimento iscritta in Allegato I;
Considerato che il fascicolo conforme all'allegato II del citato decreto legislativo n. 194/95, presentato dalle imprese Sapec/Belchim a supporto della propria fonte di sostanza attiva tecnica folpet ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2007, risulta rispondente ai previsti requisiti di completezza;
Considerato che, pertanto, i prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva folpet di fonte Sapec /Belchim e provvisti di accesso alla relativa documentazione di allegato II, risultano rispondenti alle condizioni stabilite dal citato decreto ministeriale 26 aprile 2007 di iscrizione della sostanza attiva folpet;
Considerato, altresi', che tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sola sostanza attiva folpet, dovranno essere riesaminati secondo i principi uniformi entro il 30 settembre 2011, ai sensi della direttiva di iscrizione 2007/5/CE;
Considerato, infine, che i prodotti fitosanitari contenenti folpet in miscela con altre sostanze attive dovranno essere riesaminati secondo i principi uniformi entro i termini previsti dall'ultima direttiva di inclusione relativa alle sostanze attive componenti;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere alla revoca del decreto dirigenziale 24 luglio 2008;

Decreta:

E' revocato il decreto dirigenziale 24 luglio 2008.
Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti, previsti per la sostanza folpet dal decreto ministeriale 26 aprile 2007, di cui in premessa, e quelli previsti dal Regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche, e dal Regolamento (CE) 790/2009.
Il presente provvedimento e' notificato ai titolari delle autorizzazioni in questione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello
 
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