Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 febbraio 2011
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005» - ed in particolare l'art. 22;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni;
Visto l'art. 41, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art. 14 dello stesso decreto;
Visto l'art. 41, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» e successive modificazioni;
Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e' pronunciato favorevolmente nella riunione del 30 ottobre 2009;
Su proposta della Unita' di informazione finanziaria, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
c) «UIF»: l'Unita' di Informazione Finanziaria, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
d) «TULPS»: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme pure di seguito riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
i) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;
m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «operatori».
 
Art. 3
Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e indicatori specifici per categoria di soggetti di cui al precedente art. 2.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' necessario una valutazione concreta specifica.
4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 del presente decreto, puo' non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
6. Gli operatori si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando gli indicatori in relazione all'attivita' concretamente svolta.
 
Art. 4
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
Roma, 17 febbraio 2011

Il Ministro: Maroni
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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