Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Linee guida per l'annualita' 2011 relative al procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987.



La legge 15 dicembre 1998, n. 438 «Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale» modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:
comma 1 e 1 lettera b) che lo Stato, per «.... incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati ...», possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma secondo;
comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane che, nello svolgimento delle attivita' previste dai rispettivi statuti, «promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale».
A tal fine con le presenti Linee Guida si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda. 1. Termine, modalita' di presentazione delle domande e
finanziabilita' delle stesse.
L'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.
Pertanto, le domande di ammissione al contributo predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte e corredate dal documento di identita' del legale rappresentante, dovranno essere presentate improrogabilmente e a pena di inammissibilita', entro il termine del 31 marzo, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento - art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lettere b) e c) della legge n. 438/1998, estesamente richiamata al punto 3 delle presenti Linee Guida e indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, Via Fornovo, 8 - 00192 Roma, pal. C, II piano.
L'invio deve avvenire tramite raccomandata A.R o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione, munito di apposita delega del rappresentante legale dell'associazione, con allegata fotocopia del documento d'identita' sia del delegante che dell'incaricato alla consegna, nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Soltanto in caso di consegna a mano, la competente Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, rilascera' ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.
In caso di invio a mezzo raccomandata fara' fede la data impressa sul timbro postale di invio.
L'invio della domanda e' ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilita' per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
Ferma la perentorieta' del termine del 31 marzo, l'Amministrazione procedente potra', per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere agli istanti chiarimenti sulle domande ovvero che vengano sanate irregolarita' di natura formale sui documenti gia' prodotti entro i termini prescritti e di cui l'Amministrazione sia gia' in possesso. Tali chiarimenti dovranno essere esclusivamente funzionali alla specificazione di documenti gia' presentati, rispetto ai quali l'Amministrazione abbia sollecitato una precisazione da parte dell'istante.
L'ammissione al contributo e' comunque subordinata alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.
Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto gravi contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria. 2. Requisiti di ammissibilita'.
L'art. 2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1 lettere a) e b), i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:
a) requisito dimensionale, ovverosia che le attivita' usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l'ente o associazione siano diffusi nell'ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda. L'espressione «sede» deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive, ecc. ...), la cui effettiva operativita' possa essere comprovata da utenze intestate all'associazione, nonche' dalla presenza di incaricati dell'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si desume dal successivo paragrafo 3 punto 7 delle presenti Linee Guida, dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della Amministrazione;
b) requisito della democraticita', ovverosia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la piu' ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Il requisito della democraticita' si potra' desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimera' nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.
La legge n. 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' svolta da detti soggetti sia riconosciuta di «evidente funzione sociale» a norma dell'art. 2, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 438/1998.
I criteri e le modalita' per il rilascio degli attestati di evidente funzione sociale, a partire dall'anno 2011, sono disciplinati dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it http://www.lavoro.gov.it), della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011.
Limitatamente all'anno 2011, le associazioni che abbiano richiesto il rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale nei termini previsti dalla circolare ministeriale di cui al precedente capoverso, sono autorizzate a presentare la domanda di contributo, ai sensi delle leggi n. 476 del 1987 e n. 438 del 1998, anche qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione che porra' in essere l'iter istruttorio secondo i tempi previsti dalla legge n. 241/1990. Qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione, le associazioni sono, comunque, tenute ad allegare alla domanda di contributo, copia della richiesta di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale avanzata all'amministrazione entro i termini stabiliti dalla gia' citata circolare ministeriale n. 6 del 18 febbraio 2011. L'ammissibilita' della valutazione delle predette domande di contributo e', comunque, condizionata al rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale richiesto.
L'attestato di evidente funzione sociale deve essere rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione delle domande di cui alle presenti Linee Guida.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera g) della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2 della predetta legge, dovranno presentare una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo. 3. La documentazione da allegare alla richiesta.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonche' della acquisizione da parte dell'Amministrazione degli elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla ripartizione delle risorse disponibili (che e' effettuata secondo i criteri numerico - quantitativi stabiliti dall'art. 1, comma 3 della legge n. 438/1998), e' necessario che la domanda di contributo sia corredata dalla seguente documentazione:
1. Il programma delle attivita' idoneo ad comprovare, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della legge n. 476/1987, che esso:
a) deve essere attuato a livello nazionale;
b) e' relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;
c) e' corredato dai relativi impegni finanziari.
Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:
a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del programma di attivita';
b) le specifiche attivita' di cui si prevede lo svolgimento, includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonche', per ciascuna delle attivita' proposte, le fasi di realizzazione;
c) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attivita' programmate (numero, tipo e modalita' di coinvolgimento e/o fruizione);
d) i principali risultati attesi.
Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della legge n. 438/1998, si chiede di indicare l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2010:
a) telefonia;
b) energia elettrica;
c) pulizia dei locali;
d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);
e) cancelleria e attrezzatura d'ufficio;
f) spese per l'acquisto di attrezzature informatiche.
L'Ufficio si riserva la facolta' di chiedere a campione i documenti comprovanti quanto dichiarato per le spese correnti di cui al precedente capoverso.
2. Copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'associazione (art. 3 comma 2, lettera a della legge n. 476/1987).
3. Copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 476/1987), corredato dalla copia del verbale che ne documenti la regolare approvazione, alla data di presentazione della domanda di contributo, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto.
4. Copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e loro associazioni o consorzi (art. 3, comma 2, lettera c della legge n. 476/1987). L'ammontare complessivo dei predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da fac-simile allegato alle presenti Linee Guida.
5. L'attestazione circa la disponibilita' o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale (art. 3, comma 2, lettera d della legge n. 476/1987).
6. Una relazione delle attivita' svolte nell'anno precedente (art. 3, comma 2, lettera e della legge n. 476/1987), articolata nei seguenti punti:
a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attivita';
b) attivita' svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione);
c) soggetti coinvolti o fruitori delle attivita' svolte (numero, tipo e modalita' di coinvolgimento e/o fruizione);
d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui soggetti o sui fruitori coinvolti nelle attivita' dell'associazione.
7. La dichiarazione del legale rappresentante che attesti a) il numero, b) l'ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi effettivamente rispondenti alla definizione di cui al precedente paragrafo 2 («Requisiti richiesti», lettera a); c) il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera f della legge n. 476/1987).
8. La indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle attivita' e/o hanno direttamente fruito delle iniziative attuate dall'associazione, che non si possono identificare, ad alcun titolo, con ampi strati della popolazione raggiunti ad esempio da campagne pubblicitarie o di sensibilizzazione sociale, interventi radiofonici o partecipazioni televisive, dal cui computo vanno esclusi gli associati dichiarati al punto precedente, onde consentire la ripartizione del 20 % di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della legge n. 438/1998. Si precisa che, allo scopo di rendere omogenei i dati necessari alla ripartizione della quota del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della legge n. 438/1998, di cui al precedente punto 7, forniti relativamente ai soggetti associati, detti dati dovranno essere prodotti in termini di persone fisiche. Inoltre, le associazioni cosiddette di 2° livello, che associano cioe' altre associazioni rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e potenziamento delle attivita', dovranno fornire il numero delle persone fisiche associate e il numero dei partecipanti/fruitori in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1°livello, allo scopo di evitare una indebita sovrapposizione dei dati, in sede di riparto della quota di contributo in questione.
9. Per i soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2 della legge n. 476/1987, ai fini della dimostrazione del requisito dell'evidente funzione sociale, dovra' essere prodotto un attestato, secondo quanto gia' indicato al paragrafo 2 («Requisiti di ammissibilita'») delle presenti Linee Guida, nel quale si riconosca tale condizione o, limitatamente all'anno 2011, qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione dovra' essere allegata alla domanda di contributo, copia della richiesta di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale avanzata dall'associazione interessata all'amministrazione, nei termini previsti dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011.
10. Per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987, dovra', inoltre, essere prodotta una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della suindicata legge per l'accesso al contributo, come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera g) della citata legge n. 476/1987.
11. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell'associazione e' situata nel territorio nazionale.
12. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale e' idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4 («Rendiconto, controlli e responsabilita'»). 4. Rendiconto, controlli e responsabilita'.
Le associazioni ammesse, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 476, 19 novembre 1987, dovranno trasmettere alla Amministrazione adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi concessi (secondo lo schema di cui agli Allegati 1a e 1b).
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla verifica della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'organismo associativo richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Qualora dalle suddette verifiche dovessero risultare accertate a carico delle associazioni, condizioni di gravi irregolarita', l'Amministrazione e' tenuta ad informare gli organi competenti per gli eventuali provvedimenti a norma di legge.
Il legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione deve essere apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni non veritiere incorrera' nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero delle somme da parte dell'Amministrazione con interessi legali a far data dall'erogazione del contributo.
Le presenti Linee Guida e relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale
per il volontariato,
l'associazionismo
e le formazioni sociali
Gerini
 
Allegato 1a
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1b
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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