Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2011 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 9 febbraio 2011
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cuneo e dei servizi di pubblicita' immobiliare di Saluzzo.


IL DIRETTORE REGIONALE
per il Piemonte e la Valle d'Aosta

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota prot. n. 472 dell'ufficio provinciale di Cuneo datata 17 gennaio 2011, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cuneo e della sezione staccata dello SPI di Saluzzo;
Accertato che il mancato funzionamento dei citati uffici e' da attribuirsi a causa malfunzionamento telematico del gestore FASTWEB;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 85/2011 del 28 gennaio 2011;

Determina:

E' accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 14 gennaio 2011 - regione Piemonte: ufficio provinciale di Cuneo - servizi ipotecari di Saluzzo.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torino, 9 febbraio 2011

p. Il direttore regionale: Federico
 
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