Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 gennaio 2011 |
Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010/2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; Considerato che con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato e' stato gia' avviato, nell'anno 2010/2011, il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale; Ritenuto necessario definire le linee guida previste all'art. 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007 sopra richiamata, anche alla luce dell'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010, che prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali previsti all'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 226/05, inclusi in un apposito repertorio nazionale; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40»;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate le linee guida di cui all'allegato A dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, che fanno parte integrante del presente decreto, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale. |
| Art. 2 Accordi territoriali
1. La prima attuazione delle linee guida di cui all'art. 1 e' oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali. |
| Art. 3 Monitoraggio
1. L'attuazione delle linee guida di cui all'art. 1 e' oggetto di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte dell'apposito gruppo di lavoro paritetico nazionale di cui al punto 6 dell'intesa citata all'art. 1. |
| Art. 4 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Ai sensi del punto 7 dell'intesa di cui all'art. 1, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono all'applicazione delle unite linee guida, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Roma, 18 gennaio 2011
Il Ministro: Gelmini |
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