Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 274
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia;
Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalita' e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale
approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1°
febbraio 1963, e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno
stabilite le norme di attuazione del presente statuto e
quelle relative al trasferimento all'amministrazione
regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia
Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
- Si riporta il comma 283 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.;
«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita'
e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272, disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le
disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita'
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per
il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate
complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi
e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita' penitenziaria.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita'
penitenziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 2008, n. 126.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 della citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
«Art. 5 - 1. Con l'osservanza dei limiti generali
indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle
seguenti materie:
1)
2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e
33;
3) istituzione di tributi regionali prevista
nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo
60;
5)
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse
regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse
rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per
i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere
locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo
economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della
Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva
alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed
ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e
mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle
cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamita'
naturali.».



 
Art. 2
Trasferimento delle funzioni sanitarie

1. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche' quelle riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonche' i servizi minorili.
3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dei commi 6 e 6-bis dell'art. 96
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, S.O.;
«6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere
per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della
persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale
misura sia eseguita presso una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con
il Ministero della giustizia.
6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili,
anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di
sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non
detentive, alla sospensione del processo e messa alla
prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure
alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive,
eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in
comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per
il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a
carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli
accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena
attuazione del trasferimento di dette competenze, del
Servizio sanitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1989, n. 182, S.O.;
«Art. 24. (Esecuzione di provvedimenti limitativi
della liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le
misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene
detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le
norme e con le modalita' previste per i minorenni anche nei
confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano
compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di
eta'. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi
minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta'.».
- Il testo del comma 1, dell'articolo 8 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina
penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre
1998, n. 419), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1999, n. 165, S.O., e' il seguente:
«Art. 8. - 1. (Trasferimento delle funzioni e fase
sperimentale). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono
trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni
sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con
riferimento ai soli settori della prevenzione e della
assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.
Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le
attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali
nonche' le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 3
Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale dipendente di ruolo, indicato nell'allegata tabella B), parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, e' trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella A), viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della medesima tabella A), che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennita' professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, e' determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennita' penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta indennita' professionale specifica; ove l'importo cosi' determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza e' mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche.
3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario indicato nell'allegata tabella B), in essere alla data del 30 giugno 2009 e ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.
4. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e' consentita la facolta' di optare tra le Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
5. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
6. Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti) operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.
7. I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale se successiva.
8. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero delle unita' da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto e' indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata tabella B) e, per il personale operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002.
9. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della Regione.
10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformita' allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, e' individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.



Note all'art. 3:
- La legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle
categorie di personale sanitario addetto agli istituti di
prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici
dell'Amministrazione penitenziaria), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1970, n. 270.
- Si riporta il testo dell'art. 80 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1975, n. 212, S.O.;
«Art. 80. (Personale dell'amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena). Presso gli istituti di
prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale
previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per
adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di
servizio sociale previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo
svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro
limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo
stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il
corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti
penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante
operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800
unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono
attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e
di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citatodecreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
«Art. 8. (Servizi dei centri per la giustizia
minorile). - 1. I servizi facenti parte dei centri per la
giustizia minorile sono:
a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
b) gli istituti penali per minorenni;
c) i centri di prima accoglienza;
d) le comunita';
e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni
per misure cautelari, sostitutive e alternative.
2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono,
nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della
collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia,
sociologia e criminologia.».
- Lo schema approvato dalla Conferenza Unificata in
data 29 ottobre 2009 (Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento
recante: «Schema tipo di convenzione per le prestazioni
medico legali in favore del Corpo della Polizia
Penitenziaria.»), e' classificato con «Rep. n. 51/CU».



 
Art. 4
Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2, di proprieta' del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna.
2. La Regione puo' avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione.
3. I beni trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari della Regione e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della normativa regionale di attuazione del medesimo.
4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.
5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresi' disciplinate la facolta' e le modalita' di subentro delle Aziende per i servizi sanitari nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi.
6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali gia' utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421),pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;
«Art. 5. (Patrimonio e contabilita'). - 1. Nel rispetto
della normativa regionale vigente, il patrimonio delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e'
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse
appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o
trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in
virtu' di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonche'
da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della
propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
hanno disponibilita' del patrimonio secondo il regime della
proprieta' privata, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli
atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili
sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I
beni mobili e immobili che le unita' sanitarie locali, le
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei
loro fini istituzionali costituiscono patrimonio
indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina
dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1
costituiscono titolo per la trascrizione, la quale e'
esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a
oggetto beni immobili con specifica destinazione a
finalita' rientranti nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di
donazione, ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni
emanano norme per la gestione economico finanziaria e
patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile,
cosi' come integrato e modificato con decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del
direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di
previsione nonche' del bilancio preventivo economico
annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le
modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di
esercizio;
d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri
di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i
risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e
dei risultati per centri di costo e responsabilita';
f) il piano di valorizzazione del patrimonio
immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e
conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei
bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi
annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali
voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari
regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con
decreto interministeriale emanato di concerto fra i
Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo 64 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile
di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e
la contabilita' finanziaria e' soppressa.».



 
Art. 5
Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre 2008 ed in conformita' all'ordinamento statutario della Regione.



Note all'art. 5:
- L' accordo approvato dalla Conferenza Unificata in
data 20 novembre 2008 (Accordo tra il Governo, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie
locali concernente la definizione delle forme di
collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i
principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento
sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia
minorile in attuazione dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008), e'
classificato con «Rep. n. 102/CU».



 
Art. 6
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 7
Decorrenza dell'efficacia

1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto.
2. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.
3. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 63
della citata legge costituzionale 31 gennaio1963, n. 1.
«Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione.».
- Lo schema approvato dalla Conferenza Unificata in
data 29 aprile 2009 (Approvazione, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, dello schema di
convenzione tipo per l'utilizzo da parte delle Aziende
Sanitarie Locali, nel cui territorio sono ubicati gli
istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei
locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie), e'
classificato con «Rep n. 29/CU».



 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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