Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 gennaio 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Gruppo Maha S.p.a.. (Decreto n. 56867).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Campania (16 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Sicilia (22 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009) e Lazio (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto il decreto interministeriale n. 51880 del 5 maggio 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22 luglio 2009, in favore di un numero massimo di 20 unita' lavorative della societa' Gruppo Maha S.p.a., per il periodo 15 luglio 2009 al 23 febbraio 2010, per i lavoratori cosi' suddivisi:
Avellino - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 0804275271
Teverola (Caserta) - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 2005756858
Viterbo - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 9202634996
Castrovillari (Cosenza) - Tot. 2 lavoratori - Matricola INPS 2506150834
San Giuliano M. (Milano) - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 4966403378
Brescia - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 1513395300
Modugno (Bari) - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 0913440056
Brindisi - Tot. 4 lavoratori - Matricola INPS 1603180320
Siracusa - Tot. 3 lavoratori - Matricola INPS 7603597391
Ragusa - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 6505870441
Catania - Tot .1 lavoratore - Matricola INPS 2108163661
Torino - Tot. 2 lavoratori - Matricola INPS 8136231242
Rimini - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 3211891830.
Visto il decreto interministeriale, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 maggio 2010, per il periodo dal 24 febbraio 2010 al 25 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori della societa' Gruppo Maha S.p.a., in forza presso gli stabilimenti di:
Castrovillari (Cosenza) - 2 lavoratori;
Mercogliano (Avellino) - 1 lavoratore;
Viterbo - 1 lavoratore;
San Giuliano Milanese (Milano) - 1 lavoratore;
Rodengo Saiano (Brescia) - 1 lavoratore;
Pavone Canavese (Torino) - 2 lavoratori;
Modugno (Bari) - 1 lavoratore;
Mesagne (Brindisi) - 4 lavoratori;
Melilli (Siracusa) - 2 lavoratori;
San Giovanni la Punta (Catania) - 1 lavoratore.
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 luglio 2010, relativo alla societa' Gruppo Maha S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Viste le note con le quali le Regioni Campania (26 luglio 2010), Puglia (22 settembre 2010), Sicilia (16 agosto 2010), Lombardia (2 settembre 2010) e Lazio (17 agosto 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Gruppo Maha S.p.a., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Gruppo Maha S.p.a.;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 luglio 2010, per il periodo dal 26 maggio 2010 al 25 maggio 2011, in favore di un numero massimo di n. 10 unita' lavorative, della societa' Gruppo Maha S.p.a., dipendenti presso le sedi di:
Mercogliano (Avellino) - 1 lavoratore;
Viterbo - 1 lavoratore;
San Giuliano Milanese (Milano) - 1 lavoratore;
Rodengo Saiano (Brescia) - 1 lavoratore;
Mesagne (Brindisi) - 4 lavoratori;
Melilli (Siracusa) - 1 lavoratore;
San Giovanni la Punta (Catania) - 1 lavoratore;
e cosi' suddivisi;
9 lavoratori - per il periodo dal 26 maggio 2010 al 31 agosto 2010;
8 lavoratori - per il periodo dal 1º settembre 2010 al 31 ottobre 2010;
7 lavoratori - per il periodo dal 1º novembre 2010 al 30 novembre 2010;
4 lavoratori - per il periodo dal 1º dicembre 2010 al 31 dicembre 2010;
3 lavoratori - per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 25 maggio 2011.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 15 luglio 2010 al 25 maggio 2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Campania, per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 25 maggio 2011);
l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Campania, per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 25 maggio 2011.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Campania, per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 25 maggio 2011.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 103.508,79.
Pagamento diretto: si.
Matricole INPS:
Sede legale - Nola (Napoli) - 5122761251
Mercogliano (Avellino) - 0804275271
Viterbo - 9202634996
San Giuliano Milanese (Milano) - 4966403378
Rodengo Saiano (Brescia) - 1513395300
Mesagne (Brindisi) - 1603180320
Melilli (Siracusa) - 7603597391
San Giovanni la Punta (Catania) - 2108163661
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 103.508,79, gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
 
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