Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 febbraio 2011
Cancellazione e variazione della responsabilita' della conservazione in purezza di varieta' di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
della competivita' per lo sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
Considerato che, per le varieta' indicate nel presente dispositivo di cui all'articolo unico, la ditta Sativa Seeds & Services s.r.l. con nota del 15 dicembre 2010, in qualita' di unico responsabile della conservazione in purezza ha rinunciato al mantenimento delle stesse e che una loro selezione conservatrice non puo' essere assicurata in quanto non e' pervenuta alcuna proposta di subentro a tale responsabilita';
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha preso atto della richiesta di rinuncia alla responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' sopra menzionate, cosi' come risulta dal verbale della riunione;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:
Articolo unico

A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte al registro delle varieta' di specie ortive con il decreto ministeriale a fianco riportato, sono cancellate dal registro medesimo.
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Codice | | | Decreto
SIAN | Specie | Denominazione | di rinnovo --------|------------|-------------------|------------------------- 1923 | Peperone | Ravel | 18-03-2003 - 1933 | Pomodoro | Seti | Gazzetta Ufficiale 1934 | Pomodoro | Tanis | n. 86 del 12-04-2003 --------|------------|-------------------|-------------------------


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: Blasi



Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.



 
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