Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2011
Decadenza della concessione per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998, stipulata con la societa' Betshop Italia S.r.l.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;
Vista la convenzione di concessione n. 1090 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Betshop Italia s.r.l. nei locali siti in via Rodi, 59 - Brescia (BS);
Visto articolo 13, comma 3, della convenzione di concessione stabilisce che «L'importo della garanzia di cui al comma 2 e' adeguato con periodicita' annuale, entro sessanta giorni dal termine di ogni anno, a partire dal 31 agosto 2007 in ragione del movimento netto conseguito dal concessionario nell'anno precedente.»;
Visto che dai dati forniti dal totalizzatore nazionale risulta che la garanzia di cui sopra, stipulata dalla Betshop Italia srl e il Monte dei Paschi di Siena nell'interesse del concessionario ed a favore di questa Amministrazione non e' stata rinnova ed e' scaduta in data 30 ottobre 2010;
Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), delle citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;
Vista la nota dell'Ufficio regionale AAMS per la Calabria e la Basilicata prot. n. 2578 del 5 marzo 2010, con la quale il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento di quanto dovuto;
Vista la nota Prot. n. 12490/giochi/sco del 12 aprile 2010, con la quale, stante la grave esposizione debitoria della concessione n. 1090, l'Amministrazione ha sospeso il collegamento con il totalizzatore nazionale e avviato il procedimento di decadenza per la concessione medesima;
Considerato che l'Ufficio regionale di cui sopra con nota prot. n. 11692 del 30 settembre 2010 ha comunicato alla societa' Betshop Italia l'escussione della cauzione di cui al comma 4, del succitato articolo 13;
Considerato che con la predetta nota del 12 aprile e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dall' articolo 17, comma 2, lettera d) della convenzione di concessione, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte delle succitate comunicazioni, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha rinnovato la garanzia di cui al comma 2, articolo 13 della convenzione di concessione e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone:
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:
della convenzione di concessione n°1090 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con societa' Betshop Italia s.r.l, con sede legale in Roma - via Caio Mario, n.8 - 00192 Roma, operante nel comune di Roma (RM), con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore: Tagliaferri
 
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