Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 febbraio 2011 |
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio a decorrere dal 1º marzo 2011 per la provincia di Verona. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Verona
Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce, alle direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative di determinazioni delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali; Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157 /70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997; Richiamato il precedente decreto n. 1246 del 17 marzo 2004; Ritenuto necessario aggiornare le suddette tariffe; Acquisito le nuove determinazioni contrattuale del settore trasporti in vigore dal 1° gennaio 2011; Considerato il costo medio previdenziale ed assicurativo; Considerato l'aumento del costo della vita secondo l'ISTAT;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1° marzo 2011, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la provincia di Verona, sono cosi' aggiornate: a) per i lavori in economia in genere € 16,50 + I.V.A. (settori: alimentaristi, tessili abbigliamenti, calzature); b) per i lavori in economia in genere € 17,00 + I.V.A. (tutti gli altri settori). |
| Art. 2
Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto. |
| Art. 3
La tariffa e' maggiorata nella misura del: 25% per lavoro notturno dalle 22.00 alle 6.00; 50% per lavoro festivo; 60% per lavoro notturno festivo; 30% per lavoro straordinario. |
| Art. 4
La tariffa, come sopra aggiornata, ha validita' biennale (dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2013). Verona, 22 febbraio 2011
Il direttore provinciale: Staccioli |
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