Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2011, n. 14
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». All'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di durata massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei anni».
2. In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto mnisteriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita auorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adattati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
concerne «Riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267
concerne «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita',
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70 concerne «Regolamento di organizzazione
dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 9 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 5 (Presidente). - 1. Il Presidente, scelto tra
personalita' appartenenti alla comunita' scientifica,
dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita'
in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di
attivita' dell'Istituto, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita'.
2. Il Presidente dura in carica sei anni e puo' essere
confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente,
convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il
comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno;
il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul
corretto funzionamento delle strutture, assicurandone
l'unita' operativa e di indirizzo;
b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti
agli uffici di livello dirigenziale generale;
c) sentito il Consiglio di amministrazione,
conferisce gli incarichi di direzione delle strutture
tecnico-scientifiche;
d) conferisce ogni altro incarico di direzione di
strutture tecnico-scientifiche;
e) predispone, con la collaborazione degli uffici
interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano
triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato
scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche
dell'Istituto.
4. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica
determinata con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni
dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e'
collocato in aspettativa per la durata dell'incarico,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se
professore o ricercatore universitario puo' essere
collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.».
«Art. 6 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il
Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della
sanita' e' composto dal Presidente e da otto componenti
cosi' individuati:
a) tre esperti designati dal Ministro della sanita';
b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-regioni;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani;
d) un esperto designato dal Ministro della ricerca
scientifica;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente
amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone
particolarmente competenti di documentata professionalita'
nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che
rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sei
anni.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione
spetta il compenso che sara' fissato con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con
analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e
le modalita' di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel
proprio seno un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate
le modalita' di funzionamento del Consiglio di
amministrazione.».
«Art. 8 (Direttore generale). - 1. Il direttore
generale e' nominato con decreto del Ministro della
sanita', su proposta del presidente, ed e' scelto tra
persone laureate di larga, provata e documentata esperienza
di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il
rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto di diritto privato di durata non superiore a sei
anni.
2. Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del
Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di
amministrazione;
c) formula indicazioni programmatiche sulla base di
quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la
predisposizione del bilancio e dei relativi atti;
d) cura la ricognizione dei fabbisogni,
programmandone la realizzazione sulla base delle richieste,
tenuto conto delle risorse di bilancio;
e) individua le risorse finanziarie da assegnare su
proposta del Presidente agli uffici amministrativi e
tecnici nonche' ai dipartimenti;
f) adotta gli atti relativi alla gestione
dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del
presidente o dei vari dirigenti;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in
materia di servizi, lavori e forniture che superino la
soglia comunitaria.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, e' il
seguente:
«Art. 4 (Organi dell'Istituto superiore di sanita'). -
1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanita':
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore generale;
d) il comitato scientifico;
e) il collegio dei revisori.».



 
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