Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 febbraio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Anna Donnamkhao, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda della sig.ra Anna Donnamkhao, cittadina thailandese, diretta ad ottenere il riconoscimento del certificato di acconciatore, conseguito presso l'Istituto Narinrat - Scuola di acconciatura e sartoria di Bangkok (Thailandia), della durata di 8 mesi per 1000 ore, per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, poiche' il corso di formazione ha avuto una «durata troppo breve per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita';
Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Anna Donnamkhao, cittadina thailandese, nata a Khon Kaen (Thailandia) in data 6 ottobre 1976, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 febbraio 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
Allegato A

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero presso la commissione provinciale dell'artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attivita' ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attivita' in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.
Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti: A) Esame pratico
Parte di provvedimento in formato grafico

B) Colloquio
Il colloquio orale vertera' sulle materie oggetto della prova pratica - attitudinale nonche' su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:
conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro;
postazione lavoro sicura;
operazioni gestionali e contabili;
operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla commissione europea.
 
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