Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 gennaio 2011 |
Autorizzazione all'organismo «Eurofins Modulo Uno SpA», in Torino al rilascio di certificazione CE per la direttiva 2006/95/CE, relativa alla marcature Ce del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di concerto con IL DIRETTORE GENERALE tutela delle condizioni di lavoro DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE; Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il decreto interministeriale del 6 agosto 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007 di autorizzazione al Consorzio DNV - MODULO UNO SCARL; Visto il verbale di assemblea straordinaria della societa' MODULO UNO SPA del 9 ottobre 2008, rep. 464022, raccolta 19849 redatto dal notaio Tomaselli in Torino, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Torino ufficio 2, il 16 ottobre 2008, di modifica della denominazione societaria in EUROFINS MODULO UNO SPA; Vista la scrittura privata stipulata tra DET NORSKE VERITAS ITALIA Srl ed EUROFINS MODULO UNO SpA di scioglimento del Consorzio DNV MODULO UNO SCARL registrato presso l'Agenzia delle entrate ufficio di Milano 1, in data 10 dicembre 2009, serie 3 n. 12860; Vista l'istanza del 16 marzo 2010, protocollo n. 10814 con la quale la societa' EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede in via Cuorgne', 21 - 10156 Torino, ha chiesto che, l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 2006/95/CE, concessa con decreto 6 agosto 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007 di autorizzazione al Consorzio DNV -MODULO UNO SCARL venga ad essa trasferita; Considerato che i risultati degli esami documentali per la societa' EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede in via Cuorgne', 21 - 10156 Torino, soddisfano i requisiti richiesti la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede in via Cuorgne', 21 - 10156 Torino, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. 2. Il suddetto Organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 2006/95/CE. |
| Art. 2
1. La presente autorizzazione mantiene la validita' dell'autorizzazione rilasciata a favore di Consorzio DNV - MODULO UNO SCARL, di cui alle premesse del presente decreto. |
| Art. 3
1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ed il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali si riservano la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2011
Il direttore generale: del Vecchio Il direttore generale tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Mastropietro |
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