Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2011
Concessione, in esclusiva, della gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.


IL GOVERNATORE

Visto l'art. 10-bis, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, cosi' come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;
Visto l'art. comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato puo' avvalersi di un ente esterno;
Considerato che si e' ritenuto di procedere all'affidamento in concessione del servizio CAI ad un provider esterno per evitare impegni aggiuntivi in termini di risorse umane, amministrative e tecniche per la realizzazione della procedura e per la sua successiva gestione;
Considerato che per la selezione del concessionario e' stata indetta una gara pubblica di tipo europeo con pubblicazione del bando, del disciplinare e dei relativi allegati sulla G.U.U.E. n. 2007/S155 del 14 agosto 2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 - 5ยช serie speciale - del 20 agosto 2007;
Vista la delibera n. 3 del 19 gennaio 2010 con la quale il Direttorio della Banca d'Italia all'esito della gara ne ha disposto l'aggiudicazione in via definitiva alla SIA-SSB S.p.a. ed ha autorizzato la sottoscrizione del provvedimento di concessione al positivo esito del collaudo finale del sistema informatico;
Visto il verbale n. 150384 del 18 febbraio 2011 con cui si accerta il positivo esito del collaudo finale del sistema informatico da utilizzare per la gestione dell'Archivio CAI;

Emana
il seguente provvedimento:

Art. 1
Concessione del servizio

1. La gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386/1990, e l'esercizio di tutte le connesse funzioni di cui al decreto legislativo n. 507/1999 ed al decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001, sono concessi in esclusiva alla SIA-SSB S.p.a.
2. La concessione e' subordinata al rispetto del decreto legislativo n. 507/1999, dei relativi regolamenti di attuazione e di tutte le disposizioni anche secondarie dettate in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, nonche' alle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti nel presente atto e nella convenzione di gestione che regolera' il servizio.
 
Art. 2
Convenzione di gestione

3. I diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti in un'apposita convenzione, stipulata fra la Banca d'Italia e la SIA-SSB S.p.a., che regola la gestione del servizio.
4. La Banca d'Italia, al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, nonche' la continuita' e la regolarita' del funzionamento dell'archivio, puo' apportare modifiche alla convenzione di gestione, fatti salvi i diritti patrimoniali della concessionaria.
 
Art. 3
Divieto di cessione e subconcessione

E' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale o temporanea ed in qualunque forma, dell'attivita' oggetto della presente concessione.
 
Art. 4
Controlli della Banca d'Italia

La Banca d'Italia verifica, se del caso anche mediante sopralluoghi o accertamenti ispettivi, il rispetto di tutti gli obblighi connessi con l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dell'archivio.
 
Art. 5
Interruzione unilaterale del rapporto

La Banca d'Italia puo' disporre l'interruzione unilaterale del rapporto concessorio con la SIA-SSB S.p.a. secondo le modalita' e i tempi che verranno disciplinati nella citata convenzione.
 
Art. 6
Durata della concessione

La concessione ha la durata di cinque anni.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di disporre unilateralmente, sei mesi prima della scadenza, la proroga della concessione alle medesime condizioni per ulteriori tre anni.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Governatore: Draghi
 
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