Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 febbraio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Oberschmied Georg, delle qualifiche professionali estere abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Oberschmied Georg, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 17 settembre 2007 presso la «Gesundhetsitsprojekte Ausbildungsstotten Waldviertel» - Progetti sanitari Centro di formazione Waldviertel di Gars am Kamp (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; Visto il diploma di «medizinischer Bademeister», rilasciato il giorno 17 settembre 2007 dallo Gesundhetsitsprojekte Ausbildungsstotten Waldviertel» - Progetti sanitari Centro di formazione Waldviertel di Gars am Kamp (Austria), ad integrazione della formazione gia' in possesso della richiedente, in conformita' a quanto richiesto nella seduta della conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005; Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dal richiedente; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Decreta:
Art. 1
Il titolo di studio «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 17 settembre 2007 presso la «Gesundhetsitsprojekte Ausbildungsstotten Waldviertel» - Progetti sanitari centro di formazione Waldviertel di Gars am Kamp (Austria), dal sig. Oberschmied Georg nato a Bolzano (Italia) il giorno 10 aprile 1973, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici». Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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