Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 febbraio 2011
Riconoscimento, al sig. Cantarovich Diego, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza, in data 24 luglio 2010, con la quale il sig. Cantarovich Diego, nato a Buenos Aires (Argentina) il 12 marzo 1959, cittadino francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «titulo de medico», rilasciato in data 16 marzo 1982 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de medicina», con sede a Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Tenuto conto che nella riunione del 13 gennaio 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si e' ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo in questione;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «titulo de medico», in possesso dell'interessato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «titulo de medico», rilasciato in data 16 marzo 1982 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de medicina», con sede nella citta' di Buenos Aires (Argentina), al sig. Cantarovich Diego, nato a Buenos Aires (Argentina) il 12 marzo 1959, cittadino francese, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.
2. Il dott. Cantarovich Diego e' autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: Leonardi
 
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