Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 dicembre 2010 |
Autorizzazione alla I.S.I. - Ispettorato Solvay Italia della Solvay Chimica Italia S.p.A., in Rosignano, ad operare in qualita' di ipsettorato utilizzatori, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 93/2000 di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di apparecchi a pressione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 07 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli l l, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Vista la direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza acquisita in atti il 26 aprile 2010 al n. 36812 con la quale la societa' I.S.I. - Ispettorato Solvay Italia della Solvay Chimica Italia S.p.a. con sede legale in Via Piave, 6 - 57013 Rosignano (Livorno), ha richiesto l'autorizzazione ad operare in qualita' di ispettorato utilizzatori ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93; Viste le integrazioni documentali fornite dal richiedente con nota acquisita in atti' l'08 novembre 2010 al n. 159450; Considerato che la societa' I.S.I. - Ispettorato Solvay Italia della Solvay Chimica Italia SPA con sede legale in Via Piave, 6 - 57013 Rosignano (Livorno), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' I.S.I. - Ispettorato Solvay Italia della Solvay Chimica Italia S.p.a. con sede legale in Via Piave, 6 - 57013 Rosignano (LI), e' autorizzata, in conformita' all'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori esclusivamente per la verifica di conformita' delle attrezzature a pressione o insiemi relativamente agli impianti gestiti, nel territorio italiano, dal Gruppo industriale «Solvay Chimica Italia S.p.a.». 2. Le procedure applicabili per la valutazione della conformita' sono i moduli Al , Cl, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 3. L' elenco generale degli impianti di cui all'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e' quello acquisito agli atti della Direzione generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitivita' - Ispettorato Tecnico dell'industria. |
| Art. 2
1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni. 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' I. S.I. - Ispettorato Solvay Italia della Solvay Chimica Italia SPA con sede legale in Via Piave, 6 - 57013 Rosignano (LI), per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. 3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 4. Il mancato esercizio, da parte della societa', dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attivita' Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro. 6. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV. 7. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' I.S.I. - Ispettorato Solvay Italia della Solvay Chimica Italia S.p.a. con sede legale in Via Piave, 6 - 57013 Rosignano (Livorno), per un periodo non inferiore a dieci anni. |
| Art. 3
1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione -Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 23 dicembre 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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