Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2011
Autorizzazione alla societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.», in Firenze a svolgere le attivita' di controllo per la DOC «Orcia» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Orcia» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Orcia»;
Vista la nota prot. 18863 del 4 ottobre 2010 con la quale la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena ha comunicato l'intenzione di dismettere l'attivita' di controllo a carico della filiera vitivinicola DOC «Orcia»;
Vista la nota prot. 16/2010 del 29 settembre 2010, acquisita con prot. 21901 del 19 ottobre 2010, con la quale il Consorzio del vino Orcia, preso atto della volonta' manifestata dalla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena di cessare l'attivita' di controllo, ha individuato la societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», quale struttura di controllo della DOC «Orcia»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale soggetto idoneo individuato;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana, con nota prot. n. 26077 IG.50.40.20 del 2 febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», con sede in Firenze, viale Belfiore, 9, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Orcia» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. La societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi documentali concernenti la gestione dei carichi nonche' l'attivita' documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera vitivinicola DOC «Orcia» fino all'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo autorizzata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.
 
Art. 4

1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
3. Il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Orcia» e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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