Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 marzo 2011 |
Decadenza della societa' Agenzia Ippica Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1º marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 4 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte dell'Agenzia Ippica Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l. nei locali siti in Via G. Marconi, 3 - Albano Laziale (Roma); Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 13, comma 2, che «Il concessionario ha facolta' di prestare la suddetta garanzia, purche' nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validita' di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validita' analoga»; Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede la «...revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio;» Viste le note prot. n. 2010/38201/Giochi/SCO del 20 ottobre 2010 e prot. n. 2010/44982/giochi/SCO del 2 dicembre 2010 con le quali il predetto concessionario e' stato invitato a rinnovare la polizza fideiussoria; Vista la nota prot. 2010/46930/Giochi/SCO del 21 dicembre 2010 con la quale si e' provveduto alla sospensione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale; Considerato che il concessionario in questione, a fronte delle medesime comunicazioni, non ha provveduto al rinnovo della polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione; Considerato che con le predette note e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 4 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Agenzia Ippica Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l., con sede legale in G. Marconi, 3 - Albano Laziale (Roma). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1º marzo 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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