IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 10 gennaio 2010, prot. n. 1461/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per i giorni 28, 29, 31 dicembre 2010 e 3, 4, 5, e 7 gennaio 2011; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nei giorni 28, 29, 31 dicembre 2010 e 3, 4, 5 e 7 gennaio 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 21 febbraio 2011
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Alberti Casellati |