Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 febbraio 2011
Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 10 gennaio 2010, prot. n. 1461/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per i giorni 28, 29, 31 dicembre 2010 e 3, 4, 5, e 7 gennaio 2011;
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nei giorni 28, 29, 31 dicembre 2010 e 3, 4, 5 e 7 gennaio 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 21 febbraio 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Alberti Casellati
 
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