Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 febbraio 2011
Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica illegale di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
Visto l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che, nel recare disposizioni in materia di gioco a distanza, definisce i requisiti e le condizioni generali per il rilascio della concessione per l'esercizio del gioco a distanza e per la stipula degli atti integrativi della convenzione accessiva alla concessione del medesimo gioco, rinviandone l'attuazione a provvedimenti di AAMS;
Visto l'art. 24, comma 11, della legge n. 88 del 2009 che disciplina l'esercizio e la raccolta a distanza di scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi; concorsi pronostici sportivi ed ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilita'; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo; giochi numerici a totalizzatore nazionale; lotterie ad estrazione istantanea e differita;
Visto in particolare il comma 26 dell'art. 24 della legge n. 88 del 2009 che, tra l'altro, dispone che, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilita' tecnica redatto dal partner tecnologico, e' stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25;
Visto il piano di fattibilita' tecnica trasmesso dal partner tecnologico So.ge.i. con nota n. 2009/1112/004/AAM/U del 12 novembre 2009, con il quale e' stato individuato il piano dei rilasci delle funzionalita' necessarie a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24, commi da 11 a 25 della legge n. 88 del 2009;
Considerato che con procedura 2009/0687/I del 18 dicembre 2009, in ossequio alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, recante la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, ha notificato il progetto di decreto recante decorrenza degli obblighi di cui all'art. 24, comma 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Considerato che con procedura 2010/494/I del 13 luglio 2010, AAMS, in ossequio alla citata direttiva 98/34/CE, ha ritenuto di integrare la notifica effettuata con procedura 2009/0687/I con gli atti finalizzati all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi da 11 a 25, della legge n. 88 del 2009 e che a tale riguardo non e' stata formulata alcuna osservazione;
Considerato che l'oggetto della procedura di notifica 2010/494/I del 13 luglio 2010, e' stato il presente decreto, nonche' gli atti di cui all'art. 3 quali lo schema di convenzione di concessione, le regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, le regole tecniche per la gestione della concessione, la carta dei servizi, il protocollo di comunicazione del gioco a distanza (PGAD), la versione aggiornata delle linee guida per la certificazione della piattaforma di gioco relative ai giochi di abilita' nonche' ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza e l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce la decorrenza degli obblighi di cui all'art. 24, commi da 11 a 25 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che costituiscono condizioni generali per l'accesso alla concessione per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza.
 
Art. 2
Esercizio e raccolta
del gioco a distanza

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui all'art. 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, possono chiedere la concessione per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, utilizzando l'apposito schema di domanda (allegato A) reso disponibile sul sito dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Entro trenta giorni dalla predetta data, i soggetti di cui all'art. 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che intendono proseguire l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza o integrarne le tipologie, presentano apposita richiesta ad AAMS, utilizzando lo schema di domanda (allegato B) reso disponibile sul sito sopra indicato.
 
Art. 3
Piano delle attivita'
e tempi di attuazione

1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 26, della legge n. 88 del 2009, AAMS adotta e rende disponibili sul proprio sito istituzionale:
a) gli atti necessari per la procedura di affidamento in concessione di cui all'art. 2, comma 1, individuati nello schema di convenzione di concessione, nelle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, nelle regole tecniche per la gestione della concessione, nella carta dei servizi, predisposti ai sensi delle disposizioni recate dai commi 15, 16, 17, 19 e 21 dell'art. 24 della legge n. 88 del 2009;
b) le versioni aggiornate dei protocolli di gioco ed il protocollo di comunicazione del gioco a distanza (PGAD), che disciplinano le modalita' di comunicazione tra il sistema del concessionario ed il sistema di AAMS;
c) la versione aggiornata delle linee guida per la certificazione della piattaforma di gioco relative ai giochi di abilita' nonche' ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, a pena di decadenza della precedente autorizzazione alla raccolta a distanza:
a) adeguano i propri sistemi, le procedure organizzative e le attivita' alle disposizioni previste nel presente decreto oltre che nelle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, nelle regole tecniche per la gestione della concessione, nella carta dei servizi e nel protocollo di comunicazione del gioco a distanza (PGAD), che disciplina le modalita' di comunicazione tra il sistema del concessionario ed il sistema di AAMS;
b) sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione.
3. I soggetti di cui all'art. 2 adottano i protocolli di comunicazione e le modalita' di connessione di cui al comma 1, lettera b), rispettivamente a far data dall'avvio della concessione e dalla data di sottoscrizione dell'atto integrativo.
 
Art. 4
Disposizione transitoria

1. A decorrere dal centoventesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2006, n. 70, come modificato dal decreto direttoriale 25 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163.
 
Art. 5
Efficacia

1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 297
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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