LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «Testo Unico»). In particolare, visti gli articoli: - 6, comma 1, lettera a) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; - 12, comma 1 del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi a oggetto, fra l'altro, le materie dell'art. 6, comma 1, lettera a); - 12, comma 2 del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia; Considerata l'esigenza di recepire le direttive 2009/27/CE e 2009/83/CE della Commissione e 2009/111/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento; Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, contenente il Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM (di seguito, «Regolamento»); Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Sentita la Consob;
Emana l'unito provvedimento che modifica il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM. Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 31 marzo 2011. Roma, 18 febbraio 2011
Il direttore generale: Saccomanni |