Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 gennaio 2011
Internazionalizzazione delle imprese artigiane e domande di finanziamento a valere sui residui, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del commercio internazionale 12 febbraio 2008.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'arti. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell' art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233;
Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007, recante le modalita' di attuazione dell'art. 4, commi 82 e 83, della legge n. 350/2003 concernente uno stanziamento di 10 milioni di euro, in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane;
Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 12 febbraio 2008 recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del richiamato decreto, il quale prevede che qualora si costituiscano dei residui derivanti dal mancato utilizzo delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilita' centrale, per il finanziamento di progetti interregionali;
Tenuto conto che risultano costituiti residui, per un ammontare complessivo pari a circa 3,9 milioni di euro;
Considerata l'opportunita' di destinare l'importo summenzionato alle finalita' di cui al citato art. 7, comma 2, allo scopo di supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane;
Sentite le Regioni e le Province autonome;

Decreta:

Art. 1

Fondi

1. Lo stanziamento costituito dai residui derivanti dal mancato utilizzo delle quote di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto 12 febbraio 2008 citato nelle premesse, e' destinato al cofinanziamento del 50 per cento dei costi dei progetti di promozione all'estero, presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.
2. Il predetto stanziamento viene gestito, ai soli fini contabili e in rapporto agli obiettivi stabiliti dal presente decreto, da Artigiancassa SpA.
 
Art. 2

Soggetti proponenti - beneficiari

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:
a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, che svolgono attivita' in favore dell'export delle imprese associate, per progetti che coinvolgano almeno tre imprese, la cui ragione sociale dovra' essere espressamente indicata nella domanda;
b) raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno tre imprese.
Al fine di assicurare 1'interregionalita' dei progetti, le imprese debbono avere sede legale o operativa in almeno due regioni diverse.
Nell'ipotesi di cui al punto b), la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto, il quale ha il compito di presentare il progetto, specificandone sia i costi generali, sia quelli imputabili alle singole aziende. Il soggetto capofila si assume, inoltre, la responsabilita' della buona gestione e della realizzazione del progetto.
2. Le imprese interessate debbono essere operative da almeno un anno. I raggruppamenti costituiti ad hoc debbono procedere alla creazione di una RTI, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
3. Ciascuna impresa puo' partecipare ad un solo progetto, pena 1'esclusione di tutte le richieste in cui figuri la medesima ragione sociale.
4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s'impegnano a rispettare la regola del «de minimis», cosi' come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore («de minimis»), di cui all'Appendice 1 dell'Allegato B. Restano escluse le imprese con codice Ateco, di cui all'allegata Appendice 2 dell'Allegato B.
 
Art. 3

Caratteristiche dei progetti
ammessi al finanziamento

1. Vengono considerati ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all'estero di prodotti o servizi, presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.
2. L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto, e' pari a 100.000 euro, elevabile a 150.000 euro, in caso di domanda presentata da almeno sette imprese.
3. I progetti possono riguardare Paesi appartenenti all'Unione europea (U.E.), ovvero al di fuori dell'U.E.
4. I progetti devono contenere una illustrazione chiara e completa delle finalita' e degli obiettivi promozionali (es.: apertura di un nuovo mercato; azioni preliminari per investimenti produttivi; ricerca di partner commerciali; miglioramento di servizi logistici). A titolo meramente indicativo, sono riportate di seguito alcune tipologie d'attivita':
a) campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attivita' collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);
b) missioni commerciali settoriali;
c) azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
d) conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori esteri;
e) studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;
f) studi di fattibilita' per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint venture;
g) servizi di consulenza In materia di innovazione, finalizzata all'internazionalizzazione;
h) formazione, in materia di marketing internazionale.
5. La tipologia delle spese ammissibili e' riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, con la precisazione che verranno ammesse soltanto le spese effettuate, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi.
6. I progetti debbono essere completati entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
 
Art. 4

Domande

1. Pena l'esclusione, le domande debbono essere redatte secondo lo schema allegato (allegato B) e contenere la documentazione in esso specificata.
2. Le domande debbono pervenire, a mezzo di raccomandata postale o per corriere, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, agli uffici di Artigiancassa SpA, riportati nell'elenco allegato (allegato C). Copia della sola domanda deve, inoltre, essere inviata, in formato elettronico, al Ministero dello sviluppo economico bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it. Ai progetti pervenuti sara' data adeguata visibilita' mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3. Artigiancassa SpA effettuera', per conto del Comitato paritetico di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007 citato nelle premesse, la pre-istruttoria sulla conformita' delle domande ai requisiti previsti dal presente decreto. Tale attivita' dovra' essere completata entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al comma 2, con l'invio al Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei progetti ammissibili e della relativa documentazione.
 
Art. 5

Criteri di valutazione

1. La valutazione dei progetti viene effettuata, tenendo conto dei seguenti criteri di priorita', di pari rilevanza e cumulabili tra loro:
a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;
c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
d) progetti volti a stabilizzare la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;
e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
f) tipologie innovative d'intervento;
g) progetti collegati ad iniziative gia' finanziate con altri fondi pubblici.
 
Art. 6

Procedura di valutazione

1. La valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento viene effettuata dal Comitato paritetico, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007, allargato alla partecipazione, in qualita' di esperti, di rappresentanti dell'Istituto per il commercio con l'estero e delle Confederazioni nazionali dell'artigianato.
2. Al termine della valutazione, il Ministero dello sviluppo economico procede alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di Artigiancassa SpA.
3. Gli uffici di Artigiancassa SpA di cui all'art. 4, comma 2, informano gli interessati sull'esito delle richieste, tramite comunicazione scritta.
 
Art. 7

Fondi non assegnati

1. In caso di revoche o rinunce, i fondi resisi disponibili sono assegnati attraverso lo scorrimento della graduatoria, di cui all'art. 6, comma 2.
2. Eventuali fondi residui, anche derivanti da successive rimodulazione dei progetti, possono essere utilizzati per integrare, a consuntivo, il contributo per quei progetti che hanno documentato costi ammissibili superiori a quanto previsto dal progetto ammesso.
3. Per assicurare il pieno utilizzo delle risorse, i residui che dovessero ancora verificarsi sono destinati alla realizzazione, a cura dell'Istituto per il commercio con l'estero, di campagne di promozione all'estero, le cui finalita', obiettivi e modalita' di effettuazione saranno concordate con il Comitato paritetico di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007.
 
Art. 8

Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 3 agosto 2007, citato nelle premesse, lo stanziamento di cui all'art.1 del presente decreto e' depositato presso Artigiancassa SpA, a cui il Ministero comunica le proprie indicazioni circa l'erogazione dei fondi.
A tale stanziamento vengono automaticamente aggiunti tutti gli ulteriori residui accertati relativi ai progetti finanziati sull'importo di 9,5 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto 12 febbraio 2008 citato nelle premesse.
2. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento, gli assegnatari devono presentare una specifica richiesta, che sara' accolta previa presentazione all'ente erogatore di una fideiussione assicurativa, bancaria ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari, di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Tale fideiussione, di valore uguale all'anticipo, deve essere valida per sei mesi oltre la conclusione del progetto e prorogabile.
3. Il saldo del finanziamento viene erogato a programma concluso, secondo le modalita' di cui al successivo art. 9.
 
Art. 9

Relazione finale e verifiche

1. Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi raggiunti.
2. Entro i successivi sessanta giorni il beneficiario deve presentare la documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.
3. In caso di mancato svolgimento, parziale o totale, del progetto il finanziamento viene ridotto in proporzione ovvero revocato per il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7.
4. Il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate possono effettuare verifiche, controlli e visite in loco durante la realizzazione dei progetti.
5. A conclusione delle procedure, il Comitato paritetico di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007 citato nelle premesse, sulla base dei risultati complessivi dei programmi finanziati, predispone una relazione sull'efficacia della misura.
 
Art. 10

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo inoltro agli organi di controllo.
Roma, 4 gennaio 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 188
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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