Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 febbraio 2011
Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2011, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti internazionali di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti all'International Transport Forum (ITF/C.E.M.T.).


IL DIRIGENTE
della divisione 3 autotrasporto internazionale di merci

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1°ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;
Visto il documento ITF/IRU recante il «Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale», Edizione 1° gennaio 2009;
Visto il documento ITF/TMB/TR(2010)11, trasmesso con nota SA/2010.447 ES/ml del 29 novembre 2010 dall'Intenational Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2011 fra i vari Paesi aderenti;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2011 e' stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO III;
Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia e alcune non sono valide ne' per la Grecia ne' per l'Austria;
Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono cosi' strutturate:
90 senza limitazioni;
6 non valide per la Grecia;
172 non valide per la Grecia e per l'Austria;
Considerato che, sulla base del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 190 autorizzazioni, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 78 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:
21 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;
6 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;
51 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei di tipo EURO III o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 come modificato dal decreto dirigenziale 28 luglio 2009, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le autorizzazioni valide Austria vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;
Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
Esaminate le 35 domande presentate,

Decreta:

Art. 1

E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2011 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della International Transport Forum (ITF)/Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).
 
Art. 2

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, le 78 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria EURO III o superiore.
Le autorizzazioni ancora disponibili, successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, fino ad esaurimento delle stesse.
Le autorizzazioni sono cosi' ripartite:
21 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;
6 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;
51 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;
 
Art. 3

Le 21 autorizzazioni senza limitazioni territoriali e le 6 valide per l'Austria ma non valide per la Grecia, tutte utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono assegnate secondo quanto stabilito all'art.4, comma 1, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera B) secondo i motivi dell'esclusione.
 
Art. 5

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 febbraio 2011

Il dirigente: Paolucci
 
Elenco 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Elenco 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone