Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2011 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 1 marzo 2010
Disciplina della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.


LA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni) che prescrive la verifica dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che subordina l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, tra l'altro, al rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicita';
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto legislativo, stabilisce che i procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

Adotta il seguente provvedimento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regolamenta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, la fase dei controlli sugli atti dei suddetti procedimenti e il funzionamento degli organi interni cui gli stessi sono demandati.
2. Tale fase si configura, nell'ambito del procedimento di affidamento dei contratti, come sub-procedimento specificamente finalizzato alla verifica da parte degli organi di controllo dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata dagli organi decisionali della Banca d'Italia.
 
Art. 2
Verifica dell'aggiudicazione provvisoria

1. Gli atti delle procedure di affidamento sono sottoposti a verifica di conformita' da parte degli organi di controllo.
2. La verifica dell'aggiudicazione provvisoria accerta la conformita' di tutti gli atti di gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge e alla normativa della Banca d'Italia, al fine di garantire la legittimita' e la trasparenza della procedura di affidamento.
 
Art. 3
Organi competenti

1. La competenza ad effettuare la verifica dell'aggiudicazione provvisoria e' attribuita, in via generale, alla Commissione per le spese (di seguito «Commissione»).
2. Limitatamente alle procedure di affidamento di contratti promosse da Strutture individuate secondo criteri di competenza funzionale con provvedimento dell'Amministrazione, la verifica e' effettuata, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente pro tempore, da Nuclei di controllo sulle spese (di seguito «Nuclei»), costituiti presso le Strutture stesse; relativamente agli appalti di lavori tale verifica e' espletata per importi inferiori a 500.000 euro, I.V.A. esclusa.
3. Alla commissione e ai nuclei e' demandato in via esclusiva il compito di effettuare il controllo sull'aggiudicazione provvisoria, con esclusione di ogni coinvolgimento nelle altre fasi del procedimento di affidamento dei contratti sottoposto al controllo. La valutazione degli organi di controllo e' vincolante per il prosieguo della procedura.
 
Art. 4
Commissione per le spese e nuclei di controllo
sulle spese

1. La commissione e i nuclei sono composti da tre membri effettivi e da membri supplenti. La loro costituzione ed il loro funzionamento sono stabiliti con provvedimento dell'amministrazione. Essi sono regolarmente costituiti con la presenza di tre membri di cui almeno uno effettivo e si riuniscono su convocazione rispettivamente del Presidente e del Coordinatore.
2. I criteri di composizione e le modalita' di funzionamento garantiscono l'indipendenza degli organi di controllo rispetto ai soggetti cui sono demandate competenze di amministrazione attiva sui procedimenti sottoposti a controllo. I componenti dei predetti organi devono essere in possesso di requisiti di professionalita' adeguati allo svolgimento della funzione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; delle riunioni viene redatto apposito verbale che da' conto delle decisioni adottate con l'indicazione, in caso di esito negativo del controllo, delle motivazioni. Il verbale riporta l'eventuale posizione dissenziente dei componenti.
 
Art. 5
Modalita' procedurali

1. Gli atti di gara sono inviati alla commissione o ai nuclei dal soggetto che ha pronunciato l'aggiudicazione provvisoria entro i cinque giorni lavorativi successivi all'adozione di quest'ultima.
2. La commissione o i nuclei accertano la conformita' degli atti di gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge, di regolamento e alla normativa della Banca d'Italia.
3. In caso di esito positivo della verifica, la commissione o i nuclei appongono il visto sull'aggiudicazione provvisoria entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di gara; decorso tale termine, l'aggiudicazione si intende comunque approvata.
4. Il predetto termine di trenta giorni puo' essere interrotto, per una sola volta, a seguito della richiesta di chiarimenti e documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.
5. La commissione o i nuclei comunicano l'esito positivo del controllo dell'aggiudicazione provvisoria all'organo competente ad adottare l'aggiudicazione definitiva.
 
Art. 6
Diniego dell'approvazione
dell'aggiudicazione provvisoria

1. Qualora dalla verifica degli atti di gara emergano vizi o irregolarita', la commissione o i nuclei rinviano tempestivamente la documentazione al soggetto competente perche' proceda al rinnovo degli atti ritenuti illegittimi, previo annullamento degli stessi, o all'instaurazione di una nuova procedura di affidamento. Della mancata aggiudicazione dell'appalto e' data formale comunicazione ai candidati e agli offerenti.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, che abroga quello di pari oggetto dell'11 febbraio 2009, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del provvedimento si applicano ai procedimenti di affidamento di contratti avviati dopo la sua entrata in vigore.
Roma, 1° marzo 2011

Il Governatore: Draghi
 
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