Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita' della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Preso atto che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE
1. All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: «dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, dopo le parole: «che non soddisfano i requisiti del presente decreto» sono inserite le seguenti: «successivamente alla data di cui al comma 2».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
4. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli). - 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.
2. L'attivita' di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli puo' essere svolta anche da terzi indipendenti, purche' senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e' obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori» e' inserita la seguente: «portatili»;
b) al comma 3 le parole: «risultanti dal registro di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3».
6. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio,»;
b) la parola: «categorie» e' sostituita dalla seguente: «tipologie»;
c) le parole: «di cui all'allegato III, punto 3, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II, parte B.».
7. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalita'»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette modalita' sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.».
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2, dopo le parole: «dall'allegato III,» sono inserite le seguenti: «parte A,» e l'ultimo periodo e' soppresso;
c) al comma 4, la parola: «annuale» e' soppressa;
d) al comma 5, le parole: «Ai fini delle» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della» e le parole: «e dei sistemi collettivi operativi» sono soppresse.
9. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio). - 1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.
2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.
3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.
4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.
5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;
b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;
c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;
d) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonche' dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni.».
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonche' la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;».
11. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: «secondo i criteri stabiliti dal» sono inserite le seguenti: «Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal»;
b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo;» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;»;
c) al comma 6, lettera e), le parole: «all'articolo 15, comma 2, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3,».
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro il 26 settembre 2009» sono soppresse;
b) al comma 5, prima delle parole: «In aggiunta al simbolo» sono anteposte le seguenti: «Entro il 26 settembre 2009».
13. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d),» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),».
14. All'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione e' applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.»;
c) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 24, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 2,».
15. L'articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' abrogato.
16. L'allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
17. All'allegato IV al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la rubrica: «(articolo 22, comma 1)» e' sostituita dalla seguente: «(articolo 23, comma 1)».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell'interno

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 25
febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 2007) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento
ordinario cosi' recita:
«5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art.
11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto
dall'art. 6 della presente legge.».
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
(Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2008, n. 283, supplemento ordinario.
- La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 settembre 2006, n. L 266.
- La direttiva 91/157/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
26 marzo 1991, n. L 78.
- La direttiva 2008/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
5 dicembre 2008, n. L 327.
- La decisione della commissione 2009/603/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 8, 10,
13, 14, 17, 19, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "pila" o "accumulatore": una fonte di energia
elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di
energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari
(non ricaricabili) o costituita da uno o piu' elementi
secondari (ricaricabili);
b) "pacco batterie": un gruppo di pile o accumulatori
collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a
se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere
lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) "pile o accumulatori portatili": le pile, le pile
a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono
sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono
pile o accumulatori industriali, ne' batterie o
accumulatori per veicoli;
d) "pile a bottone": piccole pile o accumulatori
portatili di forma rotonda, di diametro superiore
all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali
protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e
come energia di riserva;
e) "batterie o accumulatori per veicoli": le batterie
o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento,
l'illuminazione e l'accensione;
f) "pile o accumulatori industriali": le pile o gli
accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o
professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli
elettrici;
g) "rifiuti di pile o accumulatori": le pile e gli
accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'art.
183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
h) "riciclaggio": il trattamento in un processo di
produzione di materiali di rifiuto per la funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia;
i) "smaltimento": una qualsiasi delle operazioni
applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del
decreto n. 152 del 2006;
l) "trattamento": le attivita' eseguite sui rifiuti
di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per
la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la
preparazione per lo smaltimento;
m) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura elettrica
o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di
essere alimentata interamente o parzialmente da pile o
accumulatori;
n) "produttore": chiunque immetta sul mercato
nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o
accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o
veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite
agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva
97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
o) "distributore": qualsiasi persona che, nell'ambito
di un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori
ad un utilizzatore finale;
p) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa
a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di
terzi all'interno del territorio della Comunita', compresa
l'importazione nel territorio doganale della Comunita';
q) "operatori economici": i produttori, i
distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli
operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di
impianti di trattamento;
r) "utensili elettrici senza fili": apparecchi
portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad
attivita' di manutenzione, di costruzione o di
giardinaggio;
s) "tasso di raccolta": la percentuale ottenuta,
dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori
portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo
6 per la media del peso di pile e accumulatori portatili
venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei
produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista
della vendita agli utilizzatori finali nel territorio
nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni
civili precedenti;
t) "punto di raccolta per pile ed accumulatori":
contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e
accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e
distribuito sul territorio, tenuto conto della densita' di
popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di
registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti
sulla gestione dei rifiuti.».
«Art. 5 (Immissione sul mercato). - 1. Le pile e gli
accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente
decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di
restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti
del presente decreto non possono essere immessi sul
mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile
ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente
decreto successivamente alla data di cui al comma 2, le
autorita' competenti provvedono al loro immediato ritiro
con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dello
sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
autorita' competenti al ritiro ai sensi del comma 3.».
«Art. 6 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori
portatili). - 1. Al fine di realizzare una gestione dei
rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il
loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato
e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre
2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di
pile ed accumulatori portatili di cui all'art. 8, per la
raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i
produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano
e gestiscono, su base individuale o collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata
di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo
omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi
gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili
in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze,
tenuto conto della densita' della popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori
finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o
accumulatori portatili, ne' l'obbligo di acquistare nuove
pile o nuovi accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera
a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di
registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente
normativa sui rifiuti.
3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di
raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi
che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture
di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa
stipula di apposita convenzione definita sulla base di un
accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra
i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in
rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a
stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la
raccolta separata di pile e accumulatori portatili
sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti
urbani e le modalita' di ritiro da parte dei produttori
presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma
1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, e le strutture
autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso
decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che
agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere
al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di
accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata
nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti
urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 e'
organizzata prevedendo che i distributori che forniscono
nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione
del pubblico dei contenitori per il conferimento dei
rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.
Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono
soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di
autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.».
«Art. 8 (Obiettivi di raccolta). - 1. Ai fini del
presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e
degli accumulatori portatili viene calcolata per la prima
volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso
dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi
alla raccolta e alle vendite comprendono pile e
accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di
gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al
minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto,
entro la data del 26 settembre 2012 dovra' essere
conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta
minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per
cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di
raccolta dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il
45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori
portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di
seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui all'allegato I,
sulla base dell'immesso sul mercato trasmessi dai
produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dei dati
trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.».
«Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. Entro il 26
settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome
istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando
le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela
della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e
il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e
raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25
luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e
riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa
comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute,
la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i
requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a
norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti
delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto
disposto all'art. 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di
riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato
II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente
competenti effettuano apposite ispezioni presso gli
impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di
pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui
all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e
accumulatori di cui al presente articolo puo' essere
effettuata al di fuori del territorio nazionale o
comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia
conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla
Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006
e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del
29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n.
740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi
in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e
del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato
II, solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione
di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni
equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano
ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16
entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare
precedente, le informazioni relative ai quantitativi di
rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e
accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori
di cui all'allegato II, parte B.».
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle
operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei
rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7
e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in
loro nome.
2. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16
definisce le modalita' di determinazione e di ripartizione
dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento
e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile
e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul
territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale
di raccolta separata effettuata, nonche' tenuto conto dei
ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle
operazioni di trattamento e riciclaggio. Dette modalita'
sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'articolo 19.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti
nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e
n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso
gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in
carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome
ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del
funzionamento e delle attivita' del Centro di coordinamento
di cui all'art. 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del
riciclaggio non sono indicati separatamente agli
utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile
e accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e
accumulatori industriali e per veicoli possono concludere
accordi che stabiliscano il ricorso a modalita' di
finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di
pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della
loro immissione sul mercato.
8. L'obbligo di cui al comma 1 non puo' implicare un
doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o
accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di
cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.».
«Art. 14 (Registro nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti
tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti
di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli
obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato tali
prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al
Registro da effettuarsi presso la camera di commercio di
competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata,
conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Una volta effettuata l'iscrizione, a
ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione
tramite il sistema informatico delle camere di commercio.
Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di
iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i
documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al
pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il
criterio della copertura dei costi dei servizi, con il
provvedimento di cui all'art. 27, comma 5.
5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento
del Registro di cui al comma 1, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente
all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica
da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle
imprese identificate come produttori di pile e
accumulatori, nonche' tutte le altre informazioni di cui al
comma 2.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle
note alle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto, recita:
«Art. 17 (Compiti del Centro di coordinamento). - 1. Il
Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le
attivita' di competenza dei sistemi collettivi ed
individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni
operative al fine di incrementare le percentuali di
raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori.
2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme
sull'intero territorio nazionale le campagne di
informazione di cui all'art. 22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema
capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori
che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione
dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei
rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e
per veicoli, nonche' la loro trasmissione all'ISPRA entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;
d) a garantire il necessario raccordo tra
l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o
individuali e gli altri operatori economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'art.
13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di
cui all'art. 19.».
«Art. 19 (Comitato di vigilanza e controllo). - 1. Il
Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito ai sensi
dell'art. 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le
funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla
gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi
rifiuti di cui al presente decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al
comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile
ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente
comma in base alle quote di mercato come individuate
dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del
2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli
oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti
dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16,
approvati dal Comitato di vigilanza di cui al presente
articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto
membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con
funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo
economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla
Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina
dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita'
istituzionali e' garantito dai componenti in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento
del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno
adottato dal Comitato stesso. La segreteria del Comitato e'
assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici
possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti
particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la
direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e relaziona
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle
regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra
i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e
accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del
presente decreto legislativo a tal fine si avvale del
registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati
di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a
disposizione dall'ISPRA;
c) garantire l'esame e la valutazione delle
problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai
sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una
specifica valutazione a livello comunitario, si esprime
circa l'applicabilita' o meno del presente decreto;
d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a
garantire l'uniforme applicazione del presente decreto
legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche
sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
ai Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14, comma
2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di
finanza.».
«Art. 23 (Etichettatura). - 1. Le pile e gli
accumulatori sono immessi sul mercato solo se
contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con
il simbolo raffigurato nell'allegato IV.
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della
superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore
o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5×5 cm.
Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5
per cento della superficie della pila o dell'accumulatore,
con una dimensione massima di 5×5 cm. Se le dimensioni
della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono
tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe
inferiore a 0,5×0,5 cm, non e' richiesta la marcatura
bensi' la stampa di un simbolo di almeno 1×1 cm
sull'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile,
gli accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di
0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di
0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o piu' di
0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono
contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo.
Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e'
apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una
superficie pari ad almeno un quarto della superficie del
predetto simbolo.
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante
o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di
tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato
nazionale.
5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di
cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per
veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in
modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si
misura secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in conformita' alle determinazioni ed ai metodi
armonizzati definiti dalla Commissione europea.».
«Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). - 1. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta
entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre
2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno,
una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla
base del questionario adottato in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette ogni anno alla Commissione
europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
di rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio
raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di
riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 5,
lettere d) ed e). Tali informazioni sono trasmesse per la
prima volta entro il 30 giugno 2012.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n.
2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale
contenente le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, e le
modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del
tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori
portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
di rilevamento. Tale rapporto e' trasmesso per la prima
volta entro il 30 giugno 2013.».
«Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato
pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo
23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26
settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per
veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23,
comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o
accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione
amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i
suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai
requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la
camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette
sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non
comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo,
ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 20.000. La stessa sanzione e' applicata al produttore
che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15,
comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le
eccezioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul
mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui
all'art. 3, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per
ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
distributore che indebitamente non ritira, a titolo
gratuito, una pila o un accumulatore, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150,
per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a
titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di
cui all'articolo 22, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati
pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui
all'art. 9, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto si applicano le disposizioni
di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006.».



 
Allegato A

«Allegato III
(articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)

PARTE A
Modalita' di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori.
1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.
3) All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica:
a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;
b) indirizzo/i del produttore: codice postale e localita', via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;
c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;
d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilita': individualmente o mediante un sistema collettivo;
e) data della domanda di registrazione;
f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro;
g) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
4) I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione.

PARTE B
Modalita' di iscrizione presso le camere di commercio dei sistemi
collettivi tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei
rifiuti di pile e accumulatori.
1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.
2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.
3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite.
4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalita' previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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