Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 marzo 2011
Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Fonte del Galletto», in comune di Rovegno.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
prevenzione e comunicazione

Vista la nota pervenuta in data 21 settembre 2010 con la quale la societa' «Valtrebbia acque minerali S.p.a.», con sede in Piacenza, via Campagna n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Galletto», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Rovegno (Genova), l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei neonati;
Esaminata la documentazione prodotta dalla societa';
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunita' europee;
Visto il decreto dirigenziale 28 settembre 2007, n. 3805, con il quale e' stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Fonte del Galletto»;
Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno e' da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove cio' non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Galletto», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Rovegno (Genova), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, e' la seguente: «L'allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 3 marzo 2011

Il capo del dipartimento: Oleari
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone