Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2011 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 24 febbraio 2011
Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile. (Deliberazione n. 73).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);
Visto l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/CE, ha demandato al Garante il compito di individuare le modalita' di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico;
Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorita', ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito degli elenchi telefonici c.d. «alfabetici» e ha prescritto agli operatori telefonici di utilizzare il modello di informativa e richiesta di consenso di cui all'allegato IV al medesimo provvedimento;
Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorita' ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi «categorici»);
Visto l'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l'art. 130 del Codice, consentendo il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato e prevedendo l'istituzione di un «Registro pubblico delle opposizioni» (di seguito «Registro»);
Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, di seguito, «Regolamento», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010);
Visto il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011, recante «Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalita' di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1784528);
Visto che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina i provvedimenti precedentemente adottati dal Garante in attuazione dell'art. 129 del Codice perdono efficacia limitatamente all'attivita' di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), svolta mediante l'impiego del telefono (art. 20-bis, comma 2, legge 20 novembre 2009, n. 166);
Visto il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010, relativo al «Trattamento dei dati degli abbonati in caso di number portability» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1711492) e il provvedimento dell'8 aprile 2010, relativo alle «Misure a tutela della c.d. «ricerca inversa» dei vecchi abbonati ai servizi telefonici» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1713429);
Viste le osservazioni formulate da Assotelecomunicazioni (ASSTEL) con la nota inviata in data 16 febbraio 2011;
Considerato che la nuova disciplina sopra descritta riguarda esclusivamente il marketing telefonico mediante l'ausilio di un operatore e lascia invariate:
la disciplina di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice relativa alle comunicazioni elettroniche effettuate per finalita' di marketing mediante strumenti automatizzati (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms);
la disciplina relativa al marketing cartaceo, per il quale restano valide le regole indicate dal Garante con il citato provvedimento del 15 luglio 2004 sugli elenchi c.d. «alfabetici»;
Tenuto conto della necessita' che venga fornita ai nuovi abbonati l'informativa di cui all'allegato I al presente provvedimento, che tiene conto delle recenti modifiche legislative e regolamentari e, in particolare, della possibilita' che i dati degli interessati possono essere utilizzati anche per chiamate pubblicitarie, ricordando l'esistenza del diritto di opporsi alla ricezione di tale tipologia di chiamate telefoniche, iscrivendo la propria utenza telefonica nel Registro;
Considerato che anche con il nuovo regime introdotto dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, cosi' come disposto con il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010, gli abbonati che cambino operatore devono ricevere il nuovo modello di informativa e richiesta di consenso di cui all'allegato I al presente provvedimento e, nel caso in cui non rispondano o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni gia' fornite, salvo il caso di diversa espressione di volonta' che potra' essere manifestata, gratuitamente, dall'interessato in qualsiasi momento;
Considerato altresi' che con il nuovo regime resta fermo il riferimento indicato nel provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 agli abbonati i cui dati erano gia' inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005 per i quali resta attiva la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volonta' contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore di telefonia;
Tenuto conto della necessita' che venga fornita ai vecchi abbonati, alla prima occasione utile di contatto, l'informativa aggiornata di cui all'allegato II al presente provvedimento, che tiene conto delle recenti modifiche legislative e regolamentari e, in particolare, della possibilita' che i dati degli interessati possono essere utilizzati anche per chiamate pubblicitarie, ricordando l'esistenza del diritto di opporsi alla ricezione di tale tipologia di chiamate telefoniche, iscrivendo la propria utenza telefonica nel registro, cosi' come previsto anche dall'art. 11 del regolamento;
Rilevato che e' altresi' opportuno, considerata la nuova disciplina relativa all'utilizzabilita' dei dati presenti negli elenchi telefonici per finalita' di telemarketing, che nell'informativa da rendere ai vecchi abbonati sia ricordata, con adeguata evidenza, l'esistenza del diritto di chiedere, sempre e in ogni momento, la cancellazione dei propri dati dagli elenchi;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di prescrivere agli operatori telefonici, in qualita' di titolari del trattamento, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di utilizzare i modelli di cui agli allegati I e II al presente provvedimento, al fine di rendere conforme il trattamento alla nuova disciplina;
Considerato che tali modelli devono essere utilizzati dagli operatori telefonici: per i nuovi abbonati, al momento della stipulazione del contratto, per i vecchi abbonati, alla prima occasione utile di contatto, e che i medesimi modelli devono altresi' essere inseriti nel sito web del titolare, dandone opportuno riscontro all'Autorita' rispettivamente entro sessanta giorni (per i nuovi abbonati e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number portability) ed entro centottanta giorni (per i vecchi abbonati) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Tenuto conto altresi' che, alla luce delle recenti modifiche normative e regolamentari, risulta superata, tra l'altro, la previsione di indicare tramite l'apposito simbolo grafico il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale precedentemente indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, e' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;
Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto cio' premesso il Garante
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti gli operatori telefonici, in qualita' di titolari del trattamento:
a) di utilizzare, per i nuovi abbonati alla telefonia fissa e mobile, e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number portability, nei termini di cui in motivazione, il modello di informativa e richiesta di consenso per la telefonia fissa e mobile di cui all'allegato I al presente provvedimento, al momento della stipulazione del contratto, nonche' di inserirlo nei rispettivi siti web dandone idonea evidenza;
b) di utilizzare, per i vecchi abbonati alla telefonia fissa e mobile, nei termini di cui in motivazione, il modello di informativa di cui all'allegato II al presente provvedimento, comprensivo dell'indicazione che l'abbonato ha sempre, e in ogni momento, il diritto di cancellarsi dagli elenchi e di inviarlo alla prima occasione utile di contatto, anche tramite l'invio di rendiconti, fatture o di altre comunicazioni di servizio, nonche' di inserirlo nei rispettivi siti web dandone idonea evidenza;
c) di fornire idoneo riscontro all'Autorita', rispettivamente entro sessanta giorni relativamente all'adempimento di quanto prescritto alle lettera a) ed entro centottanta giorni per quanto prescritto alla lettera b), termini da computarsi entrambi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si ricorda che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.152 del Codice, e' possibile proporre opposizione con ricorso all'Autorita' giudiziaria ordinaria, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento, e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5 del Codice).

Roma, 24 febbraio 2011

Il presidente e relatore: Pizzetti
Il segretario generale: De Paoli
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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