Gazzetta n. 64 del 19 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 1 febbraio 2011, n. 832
Decreto 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.


Agli Stabilimenti di macellazione Loro sedi Alle Camere di commercio Loro sedi Agli Assessorati regionali all'agricoltura Loro sedi Alle organizzazioni commerciali Loro sedi Alle Confederazioni agricole Loro sedi
Il decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante le modalita' d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al titolo III, art. 16, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.
Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare dall'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, ha previsto specifiche sanzioni. Soggetti tenuti a comunicare i prezzi
I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 16 del decreto in oggetto e cioe' i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 15 del decreto suddetto. Esenzione dalla comunicazione dei prezzi
Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato 1 del menzionato decreto.
Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:
- i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;
- gli stabilimenti che macellano per conto terzi. Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi
Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:
1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg);
3) Classi commerciali: E; U; R; O; P. Calcolo dei prezzi medi settimanali
Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 kg, e' quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa di riferimento e' definita, ai sensi dell'allegato V, parte B del Reg. (CE) 1234/2007, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta' senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
Fatta salva la presentazione della carcassa di riferimento, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione e' definita, ai sensi della Decisione della Commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza «la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna».
Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 16, del decreto ministeriale 8 maggio 2009.
Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 5 del decreto ministeriale 8 maggio 2009.
Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonche' l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori. Modalita' di trasmissione dei prezzi
I prezzi rilevati vanno comunicati tramite il portale www.impresa.gov.it, secondo le modalita' contenute nel Manuale «Procedure operative e controllo dell' attivita' di classificazione delle carcasse suine» disponibile sul sito internet del MIPAAF www.politicheagricole.it; la comunicazione dei prezzi va effettuata entro le ore 13 del martedi' successivo a quello della settimana di riferimento.
Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio, cosi' come disposto all'art. 17 del citato decreto.
In caso di malfunzionamento del portale informatico dedicato, i prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII, a mezzo posta elettronica all'indirizzo prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it o, in via eccezionale, a mezzo telefax al numero 06 4665 6143 utilizzando il modello fac-simile allegato 1.
I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.
Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:
- acquisti peso carcasse;
- acquisti peso vivo.
Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed il produttore potra' conoscere gli esiti della classificazione attraverso il portale www.impresa.gov
Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantita' uguale, e' attribuito alla classe intermedia se presente.
In tutti gli altri casi, il prezzo non puo' essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantita' ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.
Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantita' macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.
Si rammenta che nella comunicazione dovra' essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantita' e del numero degli animali, cosi' come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.
Per rendere piu' agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.
La presente circolare abroga la circolare 30 giugno 2003 n.2.
Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, POCOI VII, tel.: 06-46654064/4160, fax n. 06-46656143, oppure per posta elettronica:
POCOI7@politicheagicole.gov.it; m.pellegrini@politicheagricole.gov.it;
d.nicodemo@politicheagricole.gov.it; p.lastella@politicheagricole.gov.it
Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: Aulitto
 
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