Gazzetta n. 64 del 19 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 marzo 2011 |
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2011, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2011, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da ricnoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2011, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2011
Il Ministro: Tremonti |
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