Gazzetta n. 65 del 21 marzo 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2010
Proroga degli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione e riordino, ai sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, degli organismi collegiali istituiti in via amministrativa operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione Prima, relativo alla applicabilita' del precitato art. 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta' religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la bioetica;
Ritenuto di dover procedere alla valutazione della perdurante utilita' degli organismi operanti presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e presso il Dipartimento per gli affari regionali, di cui alla tabella 1 allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, riservandosi di provvedere con separato provvedimento per gli organismi operanti presso l'Ufficio del Segretario generale di cui al citato parere del Consiglio di Stato;
Considerato che il Comitato tecnico per la predisposizione delle norme di attuazione per la regione siciliana in materia di finanza regionale, operante presso il Dipartimento per gli affari regionali, ha esaurito i propri compiti e, quindi, non si ravvisa la necessita' di disporne la proroga;
Ritenuto che la Commissione interministeriale di coordinamento International Oil Pollution Found istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999, operante presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia di Bolzano istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 3 giugno 2004, n. 305 e il Comitato consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000, operanti presso il Dipartimento per gli affari regionali, non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il comma 2 del citato art. 68, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od omnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;
Viste le relazioni sull'attivita' svolta nel triennio 2007/2010, presentate dai predetti organismi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, della Commissione interministeriale di coordinamento International Oil Pollution Found istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999, del Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia di Bolzano istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 3 giugno 2004, n. 305 e del Comitato consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ritenuti utili e sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) Dipartimento per il coordinamento amministrativo:
Commissione interministeriale di coordinamento International Oil Pollution Found, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999.
b) Dipartimento oer gli affari regionali;
Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia di Bolzano, istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 3 giugno 2004, n. 305;
Comitato consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000.
2. La partecipazione agli organi collegiali di cui al precedente comma e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
4. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 15 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 260
 
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