Gazzetta n. 65 del 21 marzo 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2010
Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121», ed in particolare l'art. 1, comma 1, che ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' al riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha trasferito le funzioni, le attivita' e le risorse finanziarie del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge n. 448/1998, alla Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare, istituita con decreto ministeriale 11 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera a) della legge n. 296/2006;
Ritenuto di ridisciplinare il funzionamento e l'organizzazione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare, di cui al citato decreto ministeriale 11 ottobre 2007, riducendone la composizione;
Visti, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, entrambi recanti «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto l'art. 1, commi 1, 4 e 14 del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, trasferendo, altresi', alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di politiche antidroga e le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, esercitate anche avvalendosi dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle autorita' indipendenti, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'art. 68 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare il comma 1, che prevede le ipotesi di esclusione dalla proroga di cui al comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 68, secondo il quale, nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni, con obbligo di previsione di ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza, rispetto a quelli forfettari od omnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;
Visto il decreto interministeriale 26 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2009, n. 249, recante «Composizione e modalita' di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale», emanato in applicazione del citato art. 61 del decreto-legge n. 112/2008;
Ritenuto di ridisciplinare la composizione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, riducendola ulteriormente;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, «la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera»;
Viste le relazioni sull'attivita' svolta nel biennio 2007-2009, presentate, ai sensi dell'art. 3 dei citati decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107 e n. 96, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuno degli organismi attualmente operanti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i quali viene dichiarata la perdurante utilita', che si valuta positivamente, proponendosene conseguentemente la proroga per un biennio, a decorrere rispettivamente dal 10 agosto 2010 per gli organismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, e dal 2 agosto 2010 per gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;
Preso atto del carattere tecnico e di elevata specializzazione degli organismi citati;
Rilevata, dunque, la conseguente necessita' di provvedere alla proroga, per un biennio, degli organismi di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, nonche' degli organismi di cui all'art. 1, lettere b), c), d), e) ed i) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, sono prorogati per un biennio a decorrere dal 10 agosto 2010, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del medesimo decreto e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Sono, altresi', prorogati per un biennio a decorrere dal 2 agosto 2010 gli organismi di cui all'art. 1, lettere b), c), d), e) ed i) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, ai sensi per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del medesimo decreto e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 2

Composizione del Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale

1. Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, e' composto da sette esperti, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale, nonche' dal Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle riunioni sono invitati a partecipare un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato tra gli esperti indicati al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 3

Cabina nazionale di regia sull'emersione
del lavoro nero e irregolare

1. La Cabina nazionale di regia, in cui sono confluite le competenze e le risorse finanziarie del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e concorre allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, con particolare riguardo alle misure previste nel «Piano straordinario di vigilanza agricoltura/edilizia Calabria - Campania - Puglia - Sicilia - anno 2010», approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010, anche attraverso la realizzazione di campagne nazionali di informazione e diffusione delle novita' legislative in materia di lavoro accessorio.
2. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed in sua assenza dal Segretario generale, ed e' composta da membri permanenti in rappresentanza delle seguenti amministrazioni ed organismi:
Ministero dell'interno;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
Agenzia delle entrate;
Ministero dello sviluppo economico;
la consigliera nazionale di parita';
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
i direttori generali della Direzione generale del mercato del lavoro e della Direzione generale per l'attivita' ispettiva.
3. Ai lavori della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare, in ragione degli specifici argomenti trattati aventi rilevanza territoriale, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali interessati. Possono, altresi', essere invitati a partecipare rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del terzo settore, nonche' rappresentanti di enti, organismi ed organizzazioni.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la cabina di regia si avvale di un contingente massimo di quattro unita' in servizio presso le direzioni indicate al punto 1). La sede e le unita' verranno individuate con successivo decreto ministeriale.
5. La Cabina di regia puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell'Agenzia Italia lavoro, nei rispettivi ambiti di competenza.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e' abrogato il decreto ministeriale 11 ottobre 2007, concernente l'istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare.
 
Art. 4

Riduzione di spesa per gli organismi

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, a decorrere dall'anno 2009 e fino al 30 maggio 2010, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2007.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di trenta euro a seduta giornaliera.
3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 2 e 3 sono nominati componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' in cui hanno sede gli organismi medesimi, ovvero ai componenti di tali organismi non verranno corrisposti rimborsi spese per missione dalla residenza alla sede dell'organismo medesimo.
 
Art. 5

Principio di equilibrio di genere

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 6

Disposizione transitoria

1. Resta ferma la naturale scadenza dei componenti degli organismi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto, in carica alla cessazione del termine di durata degli organismi previsto rispettivamente dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107 e dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 6 dicembre 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 259
 
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