IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento (UE) n.241 della Commissione dell'11 marzo 2011, la denominazione «Miele delle Dolomiti Bellunesi» riferita alla categoria Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.), e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Miele delle Dolomiti Bellunesi", affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta "Miele delle Dolomiti Bellunesi", registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n.241dell'11 marzo 2011. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Miele delle Dolomiti Bellunesi", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Denominazione di Origine Protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 15 marzo 2011
Il Direttore generale ad interim: Vaccari |