Gazzetta n. 66 del 22 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 marzo 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Canestrato di Moliterno" registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n.510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il decreto 10 giugno 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 luglio 2005; Visto il decreto 30 aprile 2009 con il quale e' stata modificata la protezione transitoria accordata a livello nazionale con il citato decreto 21 luglio 2005; Considerato che tra le modifiche apportate al disciplinare di produzione, la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» e' stata sostituita dalla denominazione «Canestrato di Moliterno»; Visto il Regolamento (UE) n. 441 del 21 maggio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno»; Considerato che l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare», ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Canestrato di Moliterno» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il gia' citato Regolamento (UE) n. 441 del 21 maggio 2010; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione; Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione concessa con decreto 10 giugno 2008, all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» con sede in Napoli, Corso Meridionale n. 6, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» e' da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 441 del 21 maggio 2010. |
| Art. 2
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 10 giugno 2008. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2011
Il direttore generale: La Torre |
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