Gazzetta n. 67 del 23 marzo 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 3 febbraio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 9 febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23 febbraio 2011 e dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Norme di coordinamento

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta il testo degli articoli 117 e 119 della
Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
- Si riporta il testo degli articoli 2, 11, 12, 13, 21
e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione":
"Art. 2. (Oggetto e finalita') - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo
119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso
la definizione dei principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario e la
definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di
comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di
presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le
altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e
2), essi sono possibili, a parita' di funzioni
amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale
adozione di misure per la completa compensazione tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e
previa quantificazione finanziaria delle predette misure
nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti
interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di
accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di
convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge
abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta
misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1,
lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure
automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il
potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall' articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'
articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate
dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti
per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera,
approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere.
Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4."
"Art. 11. (Principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane) - 1. I decreti legislativi di cui all'
articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di
comuni, province e citta' metropolitane, sono adottati
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni
di comuni, province e citta' metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai
sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all' articolo 16;
b) definizione delle modalita' per cui il finanziamento
delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei
livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse
implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento
integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato
dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di
tributi erariali e regionali, da addizionali a tali
tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo conto
della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal
fondo perequativo;
c) definizione delle modalita' per cui le spese di cui
alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito
dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di
tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacita'
fiscale per abitante;
d) definizione delle modalita' per tenere conto del
trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle
province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'
articolo 118 della Costituzione e secondo le modalita' di
cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
fine di assicurare, per il complesso degli enti,
l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia
provveduto contestualmente al finanziamento ed al
trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali
diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti
destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e
dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi
erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti locali per
l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e
salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con
particolare riferimento alla specificita' dei piccoli
comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione
complessiva non inferiore a una soglia determinata con i
decreti legislativi di cui all' articolo 2, dei territori
montani e delle isole minori."
"Art. 12. (Principi e criteri direttivi concernenti il
coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli
enti locali) - 1. I decreti legislativi di cui all'
articolo 2, con riferimento al coordinamento ed
all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei
comuni e delle province, anche in sostituzione o
trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso
l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o
parti di tributi gia' erariali; ne definisce presupposti,
soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo
una adeguata flessibilita', le aliquote di riferimento
valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalita' secondo cui le spese dei
comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate da una o piu' delle seguenti
fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione
all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione
patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge in materia di imposta comunale sugli
immobili, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalita' secondo cui le spese
delle province relative alle funzioni fondamentali di cui
all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate dal gettito derivante da
tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su
gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o piu' tributi propri comunali
che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di
opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi
sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da
eventi particolari quali flussi turistici e mobilita'
urbana;
e) disciplina di uno o piu' tributi propri provinciali
che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e
fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento
dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di
compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri
poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire
nuovi tributi dei comuni, delle province e delle citta'
metropolitane nel proprio territorio, specificando gli
ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti
fissati dalle leggi, possano disporre del potere di
modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali
leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle
normative di settore e delle delibere delle autorita' di
vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione
delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su
richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell'ambito della
premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in sede di
individuazione dei principi di coordinamento della finanza
pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilita'
e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di
bilancio degli enti locali per cio' che concerne la spesa
in conto capitale limitatamente agli importi resi
disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale
o da altri enti locali della medesima regione."
"Art. 13. (Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti
locali) - 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2,
con riferimento all'entita' e al riparto dei fondi
perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi,
uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e
delle citta' metropolitane, alimentati da un fondo
perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalita'
generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione
del fondo e' determinata, per ciascun livello di governo,
con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in
misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni
standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione
dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del
medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16,
tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma
2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento
del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalita' con cui viene
periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di cui alla
lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di
finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli
enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di
cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato
come differenza tra il valore standardizzato della spesa
corrente al netto degli interessi e il valore
standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie
di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in
coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell'entita' dei finanziamenti
dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti
dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa
corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla
lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante,
corretta per tenere conto della diversita' della spesa in
relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche
individuali dei singoli enti nella determinazione del
fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti,
tenendo conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalita' per cui le entrate
considerate ai fini della standardizzazione per la
ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono
rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota
standard;
f) definizione delle modalita' in base alle quali, per
le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da
quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono
diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali,
tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di
una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica
in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e
della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalita' per cui le regioni,
sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti
locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane
inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie
valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette
risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
le modalita' di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo
perequativo per i comuni e per le province e le citta'
metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione
agli enti di competenza entro venti giorni dal loro
ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale
termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote
del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
secondo le modalita' previste dalla lettera g), applicano
comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai
decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente
legge. La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardizzate non puo'
comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse
perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione
non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui
all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in
base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131."
"Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali) - 1.
In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
all' articolo 2 recano norme transitorie per gli enti
locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell' articolo 118 della
Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa
dello Stato o delle regioni, nonche' agli oneri derivanti
dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni
svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le
regioni, determinando contestualmente adeguate forme di
copertura finanziaria coerenti con i principi della
presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove
entrate di comuni e province in base alla presente legge
sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle
province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una
verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata;
c) considerazione, nel processo di determinazione del
fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle
risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini
di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente
rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e
province in misura uguale, per ciascun livello di governo,
alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i
contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate
spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle
province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei
principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio
della spesa storica;
e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni,
per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti
locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province e'
finanziato considerando l'80 per cento delle spese come
fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di
cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti
dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento
delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo
perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento
l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 2;
f) specificazione del termine da cui decorre il periodo
di cinque anni di cui alla lettera e)."
"Art. 26. (Contrasto dell'evasione fiscale) - 1. I
decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al
sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni,
nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e
degli enti locali nella scelta delle forme di
organizzazione delle attivita' di gestione e di
riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca
integrazione delle basi informative di cui dispongono le
regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di
contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e
degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta
a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento
dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni
e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi
in termini di maggior gettito derivante dall'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali":
"Art. 3 (Intese) - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 42 del
2009 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge n. 42 del 2009:
"Art. 7. (Principi e criteri direttivi relativi ai
tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito
dei tributi erariali) - 1. I decreti legislativi di cui
all' articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via
prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), in grado di finanziare le spese derivanti
dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e
concorrente nonche' le spese relative a materie di
competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le
regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da
leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi
erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie
leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad
imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le
regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote
e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e
secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel
rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui
alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge,
possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote
delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i
limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del
gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello
Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono
definite in conformita' al principio di territorialita' di
cui all' articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le
suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale
presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo
puo' essere identificato nel domicilio del soggetto
fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi
basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi
basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi
riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono
senza vincolo di destinazione.".



 
Art. 2
Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in
vigore sino al 31 dicembre 2013 (il testo dell'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, che entrera'
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, e' riportato
nelle note all'articolo 10):
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso


Articolo 1 Tariffa 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo 8%

Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze 7%

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 15%

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione. 3%

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis) 3%

Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8- bis) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane. Euro 168,00

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi Euro 168,00

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- quater) Euro 168,00

Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II –quinquies Euro 168,00

Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto 1%

Note:
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da associazioni o societa'
cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9
maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre
al pubblico ufficiale rogante la certificazione della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il
beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che
dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano
la stessa certificazione; qualora al termine del triennio
non sia stata prodotta la documentazione prescritta
l'ufficio del registro competente provvede al recupero
della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel
caso di destinazione dei terreni, e delle relative
pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro
dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del
registro competente.
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa
pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza
del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si
procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del
testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della
imposta principale ovvero, in caso di mutamento di
destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per
cento la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve
dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo
stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve
presentare, contestualmente all'atto da registrare, una
attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i
beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso
la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo.
L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il
termine di due anni decorrente dalla data di registrazione
dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione
del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio
della regione siciliana e delle province autonome di Trento
e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della
riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in
parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di
mutamento di destinazione senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i
beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione
all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e'
dovuta una soprattassa pari al trenta per cento
dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico
II- bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre
1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21
gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio
1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio
1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
II- ter) . Ove non si realizzi la condizione, alla
quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1
per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le
imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
nella misura ordinaria e si rende applicabile una
soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora
di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo
unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per
il recupero delle imposte ordinarie da parte
dell'amministrazione finanziaria.
II- quater). A condizione che la ONLUS dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.
II -quinquies ) A condizione che la istituzione
riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo
diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione
per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta
l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.
".
- Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 42
del 2009 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 6 del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e
locale", convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20:
"Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato:
testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per
qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione
delle seconde case e con esclusione delle forniture, con
potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti,
limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i
consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a
1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si
procede al recupero della relativa addizionale secondo i
criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato
interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per
qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per
qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione, le province
possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera
c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono
pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per
le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita'
applicative.
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai
soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico
delle accise, al momento della fornitura dell'energia
elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia
elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento
del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse
con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a
forniture di energia elettrica con potenza disponibile non
superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed
alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate
le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia
elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e
quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta
o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad
eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle
province stesse nonche' alla regione.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del
testo unico delle accise non si applicano alle addizionali
di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i
consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio
delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti
i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non
superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute
esclusivamente per rettifica di errori inerenti i
precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle
province al medesimo titolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
"Art. 9. (Funzioni) - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
- Si riporta il testo dei commi 28 e seguenti
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica". convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque
inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo entro il termine individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il
Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro
per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e'
stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, il limite demografico
minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28
e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime.
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti
nel caso in cui le societa' gia' costituite abbiano avuto
il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle
societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le
modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori
ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria", convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
"Art. 1. (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale) - 1. Per potenziare l'azione di
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e
collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso.".
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante "Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249,
"Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso
termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli
esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna
unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici
tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze
di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
17 agosto 1942, n. 1150."
"Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3
sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque
implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella
consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa
dichiarazione deve essere corredata da una planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle
norme di cui all'art. 7.".



 
Art. 3
Cedolare secca sugli affitti

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo":
"Art. 2. (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione) - 1. Le parti possono stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a quattro
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il
contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione
della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui
al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima
scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul
rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto
per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte
del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3,
ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente
articolo."
"Art. 8. (Agevolazioni fiscali) - 1. Nei comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito
imponibile derivante al proprietario dai contratti
stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2
a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto
dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni
fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo
4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30
per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo
ai fini della determinazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e'
assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al
comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione nonche'
quelli della denuncia dell'immobile ai fini
dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare
esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione
per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1,
anche articolando ed ampliando i criteri previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici
e' formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attivita'
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino un aumento del numero dei beneficiari
dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, e'
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, la percentuale
di determinazione della base imponibile prevista dal
medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti
stipulati prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro delle finanze.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
recante "Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilita' abitative", convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
"Art. 1. - 1. L'esecuzione delle sentenze di condanna
al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e
pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del
contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle
ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui
all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle
di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura
civile per finita locazione relativa a detti immobili, e'
sospesa sino al 30 aprile 1989:
a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia,
nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;
b) negli altri comuni capoluogo di provincia;".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, "Norme penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi
reati", convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191:
"Art. 12. - Chiunque cede la proprieta' o il godimento
o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore
a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di
esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita'
di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei
commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La
violazione e' accertata dagli organi di polizia
giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si
trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto
non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975,
n. 706.".
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986.
"Art. 69. (Omissione della richiesta di registrazione e
della presentazione della denuncia) - 1. Chi omette la
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e'
punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 1,
nonche' del comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662":
"Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette) - 1. Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.".
"Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti) - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.".
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca
"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale".
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 37. (Determinazione del reddito dei fabbricati) -
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e'
determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo,
stabilite secondo le norme della legge catastale per
ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, in
materia di nullita' dei contratti non registrati, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)":
"346. I contratti di locazione, o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di unita'
immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati,
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati.".



 
Art. 4
Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada":
"Art. 7. (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati) - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 39 a euro 159. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 24 a
euro 94 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 726 a euro 2.918. Se
nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali":
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.".



 
Art. 5
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facolta' i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non puo' essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note all'articolo
4.
- Si riporta il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10,
della legge 16 giugno 1998, n. 191":
"Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali;
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale
e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa,
per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale
medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai
commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di
cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma
3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia
effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di
riferimento.".



 
Art. 6
Imposta di scopo

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo articolo 17, comma 2, della
citata legge n. 400 del 1988, e' riportato nelle note
all'articolo 4.
- Si riporta il testo dei commi da 145 a 151
dell'articolo 1, in materia di imposta di scopo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono
deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di
scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura
delle spese per la realizzazione di opere pubbliche
individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni
in favore di determinate categorie di soggetti, in
relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o
reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che
gia' godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del
versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima
casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa
opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e'
determinata applicando alla base imponibile dell'imposta
comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima
dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli
immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti
opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano
e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e
giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e
architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita'
culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria
dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo'
essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa
dell'opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica
entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i
comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati
dai contribuenti entro i due anni successivi.".



 
Art. 7
Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto gia' attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 
Art. 8
Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.



Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre
1992, n. 421):
"Art. 5.Base imponibile.
1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con
i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 .
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio
di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno
1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita e'
stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore
e' determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4.
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la base imponibile e'
costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque."
Si riporta il testo dell'art. 43 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"43. [40] Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo
quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato."



 
Art. 9
Applicazione dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita' stabilite dal comune.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.



Note all'art. 9:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 2
della citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 2 - Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare,
entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato
della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei
conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei
quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione
delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le
parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le
seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
«trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge
con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo."
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note
all'art. 4.

Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data
della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi',
tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di
durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili."
Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del
gia' citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale e' designato un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di
esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e
modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema
informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie."
Si riporta il testo degli artt. 12, 14 e 15 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"12. Riscossione coattiva.
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni
ed interessi, se non versate, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o
dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni."
"14. Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o
denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di
lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione.
6."
"15. Contenzioso.
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso
puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio
tributario il comune nei cui confronti il ricorso e'
proposto."
Si riporta il testo dei commi da 161 a 170 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
"161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione
dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti
dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti
locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per
l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione,
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 7. Esenzioni.
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e
successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n 104 , limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984 ;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16,
lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222."
Si riporta il testo dell'art. 32 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"32. [29] Reddito agrario.
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del
reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei
limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di
attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27."
Per il riferimento al testo dell'art. 43 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 si veda nelle note all'art. 8.



 
Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«


--------------------------------------------------------------- 1. Atti traslativi a titolo oneroso della | proprietà di beni immobili in genere e | atti traslativi o costitutivi di diritti reali | immobiliari di godimento, compresi la rinuncia | pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di | espropriazione per pubblica utilità e i trasferi- | menti coattivi | 9 per cento --------------------------------------------------------------- Se il trasferimento ha per oggetto case | di abitazione, ad eccezione di quelle di | categoria catastale A1, A8 e A9 , ove | ricorrano le condizioni di cui alla nota | II-bis) | 2 per cento ---------------------------------------------------------------

»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come
modificato dal presente decreto legislativo, che entrera'
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il testo vigente
dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro e' riportato nelle note all'articolo 2):
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso



Articolo 1 Tariffa 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la 9 per rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di cento espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e 2 per A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II -bis) cento

Note:
I) ( abrogata )
II) ( abrogata )
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2
per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui e'
situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre
1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21
gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio
1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio
1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
II- ter). ( abrogata )
II- quater). ( abrogata )
II -quinquies) ( abrogata )
".



 
Art. 11
Imposta municipale secondaria

1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e' obbligatoria e sono individuate idonee modalita', anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo.



Note all'art. 11:
Per il riferimento al comma 1 dell'art. 17 della citata
legge n. 400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4.
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note all'art. 4.



 
Art. 12
Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.



Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"Art. 7. Attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione in materia di esercizio delle funzioni
amministrative.
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, provvedono a conferire le funzioni
amministrative da loro esercitate alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuendo
a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato soltanto
quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di
esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi
funzionali o economici o per esigenze di programmazione o
di omogeneita' territoriale, nel rispetto, anche ai fini
dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni
degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della
promozione dello sviluppo economico e della gestione dei
servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province,
Comuni e Comunita' montane favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarieta'. In ogni caso, quando sono
impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai
Comuni, che le esercitano in forma singola o associata,
anche mediante le Comunita' montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai
fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base
degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da
concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in
particolare all'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire,
il Governo, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria
annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno
dei predetti disegni di legge deve essere corredato da
idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more
dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2,
lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le
modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20
giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato,
regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi di
decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente
comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di
venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle
indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni
parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti
decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le
Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite.
Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni
amministrative continuano ad essere esercitate secondo le
attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane
e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti
riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni
raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma
la potesta' delle Regioni a statuto speciale,
nell'esercizio della loro competenza, di adottare
particolari discipline nel rispetto delle suddette
finalita'. Per la determinazione dei parametri di gestione
relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale
anche degli studi condotti in materia dal Ministero
dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,
anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane.
8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
salva diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
delle Province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
9."



 
Art. 13
Fondo perequativo per comuni e province

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.



Note all'art. 13:
Per il riferimento al testo dell'art. 13 della citata
legge n. 42 del 2009 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 14

Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni
finanziarie e norme transitorie

1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n.
42 del 2009:
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per
l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma
2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo."
Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse
amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire
con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i
dati concernenti i bilanci di previsione, le relative
variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle
operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della gia'
citata legge n. 42 del 2009:
"Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2
prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica come organismo stabile di
coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata
«Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei
diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano
il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; concorre alla definizione delle procedure
per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in
particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro
attuazione ed efficacia; avanza proposte per la
determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi
incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di
premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul
loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto
utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica
l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli
interventi di cui all'articolo 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del
funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la
congruita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie
tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e
delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli
regionali e di quelli delle province autonome tutti gli
elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui
all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento
delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a
tali fini, e' istituita una banca dati comprendente
indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare
il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai
fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e
promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi
livelli di governo interessati all'attuazione delle norme
sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata."
Si riporta il testo dell'art. 10 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 10 - Decisione di finanza pubblica
1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante
dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli
obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il
triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati
per i sottosettori del conto delle amministrazioni
pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni
per l'anno in corso.
2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla
valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti
programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione
di cui all'articolo 12, sono riportati:
a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di
riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche
tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo
di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei
prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti
con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e
programmatici;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte
discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e
delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di
uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma
1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di
massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 1, nonche' le risorse
destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzute, con
evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) le previsioni tendenziali del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa
del settore statale;
d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni
di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie
necessarie a confermare normativamente, per il periodo di
riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di
politica economica e di bilancio adottati negli anni
precedenti per i principali settori di spesa;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun
anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto
interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla
lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al
netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure
una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto
economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i
sottosettori di cui al comma 1, nonche', in valore
assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio
dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e,
a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione
fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di
spesa corrente;
f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera
e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di
stabilita' interno e delle sanzioni per gli enti
territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto
previsto dal Patto di stabilita' interno;
g) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma
1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi
settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le
misure atte a realizzare il percorso di convergenza
previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge;
h) l'indicazione di eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei
quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto
delle competenze delle amministrazioni, e concorre al
raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla
Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di
rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i termini per
l'esame dei disegni di legge collegati;
i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto
potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del
conto economico delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di
aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari,
ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al
comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti
rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai
medesimi obiettivi che rendano necessari interventi
correttivi.
4. In apposita nota metodologica allegata alla
Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i
criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui
al comma 2, lettera b).
5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle
determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge, invia alla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo
parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida
per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2,
lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo
termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle
Camere. Alle Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui
al primo periodo.
6. La Decisione di cui al comma 1 e' corredata delle
relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di
attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna
legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro
competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo
ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei
nuovi programmi da avviare.
7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che
restano ancora da erogare.
8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 7 e' esposta, in allegato, la ricognizione puntuale
di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse anche non statali che
concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento
finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali
viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle
opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto,
nonche' la previsione di avanzamento e di costo per gli
anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con
distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi
pluriennali per ciascuno degli anni del triennio
successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati
necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al
presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata
comunicazione e' prevista una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5
per cento della sua retribuzione di risultato.
9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' allegato
alla Decisione di cui al comma 1."
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note all'art. 4.
Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997:
"59. Potesta' regolamentare in materia di imposta
comunale sugli immobili.
1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i
comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i
terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento
alla quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicato
all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri
comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 , concernente gli immobili utilizzati da enti
non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente
iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, quelle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
il grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della
riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ,
come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 ;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
l)
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione
del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
n);
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti,
per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici
tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono essere
attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
2.
3."
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 si veda nelle
note all'art. 5.
Per il riferimento al comma 169 dell'art. 1 della legge
n. 296 del 2006 si veda nelle note all'art. 9.
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalita' di presentazione,
anche su supporti magnetici, nonche' le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."



 
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