Gazzetta n. 68 del 24 marzo 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 24 |
Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare, l'allegato B; Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, recante recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinate a tali veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, recante approvazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione; Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; Visto il regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita'
1. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunita' in materia di ambiente, di clima e di energia, il presente decreto stabilisce l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro la vita.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'allegato B, della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita' ; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ; 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi ; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.». La direttiva 2009/33/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 2009, n. L 1. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sono pubblicate nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 134. La direttiva 2007/46/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre 2007, n. L 263. Il regolamento (CE) n. 1370/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315. Il regolamento (CE) 1177/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 dicembre 2009, n. L 314. La direttiva 2009/81/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 agosto 2009, n. L 216.
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| Art. 2 Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c), stipulati: a) dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nei casi in cui sono assoggettati all'obbligo di applicare le procedure di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) dagli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 2. Il presente decreto non si applica ai contratti di acquisizione dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, nel caso in cui detti veicoli non siano stati assoggettati all'omologazione tipo o ad omologazione individuale.
Note all'art. 2: Per il regolamento (CE) 1370 del 2007, si veda nelle note alle premesse. L'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 163 cosi' recita: «Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. (artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005) 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 211.000 euro; b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.». L'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, cosi' recita: «3. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli: a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali; b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e c) macchine mobili, nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.».
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| Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) enti aggiudicatori: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 3, comma 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo che appartenga ad una delle categorie di veicoli elencate alla tabella 3 dell'allegato 1; d) operatore di servizio pubblico: l'operatore di servizio pubblico come definito all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007; e) contratto di servizio pubblico: il contratto di servizio pubblico come definito all'articolo 2, primo paragrafo, lettera i), del regolamento (CE) n. 1370/2007; f) appalti pubblici: gli appalti pubblici come definiti all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; g) specifiche tecniche: le specifiche tecniche come definite al punto 1), lettera b), dell'allegato VIII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; h) acquisizione: l'acquisto, a titolo oneroso, della proprieta' o del godimento.
Note all'art. 3: L'art. 3, comma 6, 25, e 29, e l'allegato VIII punto 1) lettera b), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosi' recitano: «6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.». «25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.». «29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.». Allegato VIII Definizione di alcune specifiche tecniche Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) omissis b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualita', i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita' per i disabili) la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonche' le procedure di valutazione della conformita';». Per il regolamento (CE) 1370/2007, si veda note alle premesse.
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| Art. 4
Acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, devono tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita: a) il consumo energetico; b) le emissioni di biossido di carbonio (CO 2 ); c) le emissioni di ossidi di azoto (NO x ), idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, devono tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008. 3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, applicano almeno una delle seguenti opzioni: a) stabiliscono, nei documenti dell'appalto, specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonche' per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale; b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresi' sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. 4. Ai fini di cui al comma 3, devono comunque essere applicate le disposizioni definite ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008. |
| Art. 5
Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l'intero arco di vita
1. I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi al consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il consumo di carburante per chilometro di un veicolo, misurato come indicato al comma 4, deve essere, in ogni caso, computato in unita' di consumo energetico per chilometro; b) qualora il consumo di carburante sia fornito in unita' di misura diverse da quella di consumo energetico, esso e' convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 dell'allegato 1; c) quale costo per unita' di energia e' utilizzato il costo pre-accisa per unita' di energia piu' basso fra quello della benzina e quello del combustibile diesel per autotrazione; d) i costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia' effettuato, per il consumo di energia per chilometro di cui alla lettera b) e per il costo per unita' di energia di cui alla lettera c). 2. I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi alle emissioni di CO 2 sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il chilometraggio relativo all'intero arco di vita, indicato alla tabella 3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia' effettuato, va moltiplicato per le emissioni di CO 2 espresse in chilogrammi per chilometro, misurate come indicato al comma 4; b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il costo per chilogrammo di CO 2 di cui alla tabella 2 dell'allegato 1. 3. I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi alle emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia seguente: a) i costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di un veicolo nell'intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi di esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato nell'intero arco di vita; b) i costi di esercizio relativi a ogni sostanza inquinante per l'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia' effettuato, per le emissioni in grammi per chilometro misurate, come indicato al comma 4 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 dell'allegato 1. 4. Il consumo di carburante, le emissioni per chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1, sono misurati: a) per i veicoli per cui la normativa comunitaria in materia di omologazione definisce procedure di prova standardizzate, utilizzando tali procedure; b) per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova standardizzate comunitarie, utilizzando procedure di prova alternative indicate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1. 5. Nel caso di veicoli elettrici, nelle more dell'adozione di specifiche norme comunitarie, il consumo energetico, le emissioni per chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 sono misurati utilizzando procedure di prova indicate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1. |
| Art. 6 Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica dell'allegato 1 al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili.
Note all'art. 6: L'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37., cosi' recita: «Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
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| Art. 7 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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