Gazzetta n. 68 del 24 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 marzo 2011 |
Regolamentazione del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini con particolare riferimento al titolo II, sezione II relativo al sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2000 concernente indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 del consiglio del 16 giugno 2008 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame; Visto il regolamento CE n. 589/2008 della commissione del 23 giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante modalita' per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, come modificato dal decreto ministeriale 27 novembre 2009; Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno 2009 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualita' nazionali avente il compito di individuare i sistemi di qualita' nazionali nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010; Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e n. 7997 del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con ulteriori membri la Commissione sistemi di qualita' nazionali; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990; Considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori; Considerata l'opportunita' da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualita' che siano conformi alle normative comunitarie, anche al fine di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dallo sviluppo rurale; Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualita' riveste un ruolo rilevante nell'economia dell'Unione europea; Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualita' nazionali nel settore zootecnico, sia con riferimento al prodotto tal quale, sia con riferimento ai prodotti trasformati; Considerata l'esigenza di armonizzare le norme sulla etichettatura facoltativa gia' in vigore nei settori delle carni bovine e avicole con quelle del costituendo Sistema qualita' nazionale zootecnica; Ritenuto necessario tener conto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'etichettatura in taluni settori zootecnici, al fine di non duplicare adempimenti ed oneri per i produttori; Ritenuto opportuno individuare le azioni necessarie al coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di qualificazione, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti di qualita', in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la partecipazione dei soggetti interessati; Ritenuto di dover fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto definito «di qualita' superiore» nonche' di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori; Ritenuto parimenti di dover individuare, nel rispetto della normativa comunitaria, un sistema di qualita' nazionale per il settore zootecnico e la relativa modalita' di accesso dei produttori ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti; Ritenuto prioritario intervenire nel settore zootecnico con riferimento al prodotto non trasformato; Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in data 10 febbraio 2011;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il Sistema di qualita' nazionale zootecnia (di seguito per brevita' anche SQN), istituito in conformita' con quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1974/2006, individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana con specificita' di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni: prodotto agricolo zootecnico destinato all'alimentazione umana: qualunque prodotto agricolo primario di origine zootecnica destinato all'alimentazione umana; settore produttivo zootecnico: insieme delle filiere produttive finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed elicicoltura; filiera agroalimentare: sequenza di fasi e operazioni coinvolte nella produzione, lavorazione, distribuzione e movimentazione del mangime e dell'alimento, dalla produzione primaria al consumo; tipologie di prodotto: prodotti diversi afferenti ad una stessa filiera con caratteristiche specifiche relativamente ai processi di produzione, oppure alla qualita' del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti, intendendosi per tali gli standard commerciali minimi imposti dalla normativa. Le diverse tipologie di prodotto, afferenti ad una stessa filiera, devono possedere caratteristiche qualitative commercialmente differenziabili sul mercato e possono essere oggetto di disciplinari diversi; operatori: soggetti, singoli o associati, appartenenti ad una filiera agroalimentare; qualita' superiore: caratteristica qualitativa superiore agli standard minimi previsti dalla normativa vigente, dimostrabile attraverso basi oggettive. |
| Art. 3 Requisiti e garanzie del Sistema di qualita' nazionale zootecnia
1. Il Sistema di qualita' nazionale zootecnia prevede i seguenti requisiti: un disciplinare di produzione vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la «qualita' superiore» del prodotto e/o del processo. Il disciplinare deve prevedere obblighi tassativi concernenti metodi di ottenimento che garantiscano caratteristiche specifiche di processo produttivo oppure una qualita' del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti; un piano di controllo delle specifiche di processo e/o prodotto contenute nel disciplinare di produzione, il rispetto del quale e' verificato da un organismo di controllo indipendente; la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili. 2. Il Sistema di qualita' nazionale zootecnia garantisce: il diritto di accesso a tutti i produttori comunitari legittimamente interessati; la trasparenza del sistema e la rintracciabilita' dei prodotti. |
| Art. 4 Disciplinari di produzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia
1. In applicazione dell'art. 32, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 il Ministero, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti ad una stessa filiera, puo' riconoscere uno o piu' disciplinari di produzione purche' diversificabili in base alle caratteristiche specifiche di ciascuno legate ai processi di produzione, oppure alla qualita' del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. 2. Ciascun disciplinare di produzione di cui al precedente comma 1 e' redatto secondo linee guida stilate dalla commissione SQN di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 9021/2009 che, per la redazione delle stesse, e' integrata da tutte le regioni ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 15. Le linee guida per la stesura dei disciplinari di produzione sono adottate d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. 3. Il Ministero, acquisito il parere della commissione SQN, riconosce con apposito decreto un unico disciplinare di produzione per singola tipologia di prodotto. 4. Possono essere riconosciuti nel SQN i disciplinari di produzione che contengano: la denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel SQN; i requisiti per l'alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto anche dal punto di vista del consumatore; e/o i requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione. 5. I disciplinari di cui al precedente comma 1, oltre ai requisiti minimi di cui al comma 4 possono inoltre contenere: requisiti relativi ad aspetti ambientali; obblighi previsti dalle normative della specifica filiera, in merito all'etichettatura delle informazioni relative agli aspetti qualitativi o all'origine delle produzioni. 6. La commissione SQN e' incaricata di valutare il disciplinare di produzione ai sensi della procedura di cui al successivo art. 5. In caso di disciplinari relativi a carni bovine e di pollame la commissione SQN, verifica, inoltre, con gli organi competenti anche la conformita' alle normative specifiche in materia di tracciabilita' e di etichettatura stabilite a livello nazionale e comunitario. |
| Art. 5
Proposta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia
1. Sono legittimati a presentare al Ministero la proposta di riconoscimento per un disciplinare di produzione del SQN le organizzazioni dei produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi purche' dimostrino di essere rappresentativi di almeno il 50% della produzione nazionale relativa alla tipologia di prodotto calcolata. 2. Possono inoltre presentare al Ministero la proposta di riconoscimento per un disciplinare di produzione del SQN le regioni e/o le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito regioni, purche' riunite in un numero minimo di 4 soggetti, ovvero un numero inferiore di regioni purche' dimostrino di essere rappresentative di almeno il 50% della produzione relativa alla tipologia di prodotto. 3. Al fine di assicurare che il Sistema di qualita' nazionale zootecnia risponda gli sbocchi di mercato attuali e prevedibili il soggetto proponente il riconoscimento di un disciplinare di produzione dovra' produrre la documentazione atta a dimostrare che il disciplinare di produzione risponde agli sbocchi di mercato dal punto di vista della domanda e/o della distribuzione. 4. Al fine di riconoscere il disciplinare di produzione di cui al comma 1, e' convocata la commissione SQN entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della notizia di richiesta di riconoscimento di un disciplinare per un SQN. 5. Qualora la commissione SQN, effettuate le eventuali modifiche che ritenga opportune, esprima parere favorevole al disciplinare di produzione proposto, lo stesso sara' pubblicato a cura del Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione eventuali osservazioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni, la commissione SQN esprime il proprio parere definitivo a seguito del quale il Ministero con proprio decreto provvede al riconoscimento del disciplinare. 6. Qualora dovessero pervenire osservazioni e' convocata la commissione SQN con il compito di decidere in merito alle stesse. In tale caso sono invitati a partecipare alle riunioni anche i proponenti il disciplinare nonche' i soggetti oppositori. 7. Al fine di favorire la semplificazione ed evitare la duplicazione di oneri nei settori per i quali e' prevista normativa specifica in materia di etichettatura, i disciplinari di etichettatura facoltativa, approvati dal Ministero alle organizzazioni del settore primario qualora adeguati al disciplinare di produzione SQN possono essere riconosciuti come rientranti nel SQN ai sensi del presente articolo dalla commissione SQN. 8. Il SQN e' applicabile solo successivamente all'assoggettamento dell'operatore al piano di controllo. |
| Art. 6 Piano di controllo
1. Il rispetto delle specifiche di processo e/o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 4 e' verificato da uno o piu' organismi di controllo pubblici o privati sulla base del piano di controllo. 2. Il piano di controllo e' redatto dall'organismo di controllo pubblico o privato sulla base di un piano di controllo tipo predisposto da una apposita commissione mista formata da rappresentanti del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle regioni. Tale commissione verra' istituita con apposito decreto e potra' avvalersi di esperti del settore. La stessa commissione approva i piani di controllo redatti dall'organismo di controllo pubblico o privato. 3. Al fine di assicurare il contenimento dei costi e l'efficienza nell'espletamento dei controlli, il piano di controllo deve essere complementare ai sistemi di controllo gia' esistenti e non deve prevedere duplicazione di controllo delle medesime specifiche. |
| Art. 7 Elenco dei disciplinari e degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia.
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, un elenco dei disciplinari rientranti nel SQN cui possono aderire tutti i produttori legittimamente interessati, ricadenti nel territorio comunitario. 2. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione del Sistema qualita' nazionale zootecnia, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione. 3. L'elenco, di cui al comma 1, e' redatto sulla base di elenchi aggiornati forniti dagli organismi di controllo secondo le modalita' che saranno individuate con decreto. 4. L'elenco di cui al precedente comma 1, aggiornato annualmente, e' pubblicato sul sito internet del Ministero. |
| Art. 8 Adesione degli operatori ad un disciplinare rientrante nel Sistema di qualita' nazionale zootecnia
1. Possono aderire volontariamente ad un disciplinare di produzione rientrante nel SQN tutti gli operatori ricadenti nel territorio comunitario che rispettino il metodo di ottenimento previsto dal disciplinare di produzione della tipologia di prodotto e si sottopongano al controllo previsto. 2. L'operatore singolo o associato ad organizzazioni dei produttori, associazioni, cooperative, nonche' ai consorzi, purche' dotati di personalita' giuridica, comunica al Ministero ed alle regioni, per il tramite della struttura di controllo individuata, il rispetto di un Sistema di qualita' nazionale indicando il disciplinare di produzione cui aderisce. 3. Gli operatori, per favorire la gestione del SQN a cui aderiscono, possono costituirsi in consorzio riconosciuto dal Ministero ai sensi di apposito decreto che verra' emanato entro 6 (sei) mesi dal riconoscimento del primo sistema di qualita' zootecnica. |
| Art. 9 Vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza e' affidata al Ministero e alle regioni secondo modalita' stabilite con apposito atto, acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 10 Etichettatura e presentazione
1. Il SQN zootecnia e' identificato dalla denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione per la corrispondente tipologia di prodotto, unitamente alla dicitura Sistema di qualita' nazionale o al suo acronimo SQN. 2. L'etichetta del prodotto conforme ad un sistema di qualita' nazionale - oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale - deve riportare: la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione; l'indicazione del paese di origine e di allevamento del prodotto, ove non sia gia' previsto da specifica normativa. 3. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al precedente comma 2, e' possibile indicare in etichetta il nome del produttore o dell'associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale legalmente detenuto dall'organizzazione o dall'associazione, l'indicazione della regione di origine o di allevamento, purche' sia garantita la rintracciabilita' dello stesso nonche' il nome dell'organismo di controllo pubblico o privato. 4. Sono altresi' ammesse in etichetta certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). 5. L'utilizzo del marchio collettivo, di cui al successivo art. 12, e' facoltativo da parte dei produttori. 6. L'etichettatura delle tipologie di prodotto rientranti in un SQN zootecnia e la promozione dello stesso non devono inoltre ingenerare nel consumatore confusione con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006 e non devono creare false aspettative nel consumatore nei confronti di caratteristiche salutistiche non comprovate per legge. |
| Art. 11 Richiesta di modifica di un disciplinare di produzione
1. Ha titolo a presentare richiesta di modifica di un disciplinare di produzione rientrante nel Sistema di qualita' nazionale zootecnia il consorzio di cui all'art. 8 comma 3. 2. In assenza del consorzio riconosciuto, la richiesta di modifica deve essere sottoscritta dagli operatori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione. 3. Alla richiesta di modifica si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 4, 5 e 6. |
| Art. 12 Il marchio del sistema di qualita' nazionale zootecnia
1. Il Ministero con successivo provvedimento istituisce un marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui puo' beneficiare ciascun produttore che rispetti un disciplinare di produzione riconosciuto nel SQN. 2. Il marchio collettivo di cui al precedente comma si affianchera' alla denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione. 3. L'utilizzo del suddetto marchio da parte dei produttori che rispettano un disciplinare di produzione riconosciuto nel SQN, qualora utilizzato, deve sempre essere associato alla denominazione obbligatoria di cui al precedente art. 10. 4. Nel caso in cui una regione abbia istituito un Sistema qualita' regionale zootecnia in conformita' alle normative comunitarie e al Sistema qualita' nazionale zootecnia previsto dal presente decreto, il marchio del sistema qualita' regionale puo' essere utilizzato dai produttori in affiancamento al marchio nazionale. |
| Art. 13 Valorizzazione
1. Il Ministero e le regioni promuovono l'utilizzazione ed il consumo delle produzioni di qualita' conformi ai disciplinari di produzione di cui all'art. 4. L'utilizzazione delle produzioni ottenute con il Sistema di qualita' nazionale zootecnia nella ristorazione collettiva puo' costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizio. |
| Art. 14 Interventi a sostegno della diffusione dei sistemi di qualita' nazionali
1. Il Ministero, per favorire la diffusione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia, puo': a) promuovere attivita' di studio, ricerca, informazione e divulgazione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia; b) concorrere, nel limite massimo previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, al sostegno dei produttori che aderiscono al Sistema di qualita' nazionale zootecnia attraverso il rispetto del disciplinare di produzione. |
| Art. 15 Commissione SQN
1. L'art. 3 del decreto ministeriale n. 9021/2009 citato in premessa, e' integrato con il comma 6, come di seguito: «6. La commissione SQN, in relazione alle attivita' oggetto del presente decreto e' composta da un rappresentante di ogni regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano. La commissione opera sulla base di un proprio regolamento interno». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 4 marzo 2011
Il Ministro: Galan |
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